Ogni Stato gode del potere sovrano di emanare delle norme. Il diritto, quindi, è di natura territoriale e riguarda il singolo Stato oppure aree geografiche più circoscritte («principio della territorialità»).
Non esistendo una vera e propria disciplina internazionale, si osserva quindi una sorta di patchwork di diritti giustapposti.
Se il potere di produrre le leggi è nazionale, gli Stati hanno altresì la possibilità di siglare convenzioni internazionali (delle «leggi», per così dire) che trovano applicazione in diversi Stati e la cui adozione può perseguire scopi differenti: innanzitutto lo scopo di armonizzare le legislazioni degli Stati che hanno firmato la convenzione in questione mediante l’adozione di principi comuni («diritto internazionale pubblico»); in secondo luogo, lo scopo di adottare regole comuni per la determinazione dei tribunali competenti, la risoluzione dei conflitti di leggi e la regolamentazione delle condizioni degli stranieri («diritto internazionale privato»). Nell’ambito del diritto d’autore, le convenzioni di questo tipo sono numerose ma oltremodo variabili per estensione. Un accordo importante è la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta a Parigi il 24 luglio 1971.
Tuttavia, non sempre esiste una convenzione per risolvere i conflitti di leggi. Ogni Stato potrà quindi adottare una norma nazionale di diritto internazionale privato che risolva i casi di natura internazionale. D’altra parte, una convenzione potrebbe esistere ma essere soggetta a interpretazioni, e allora ogni Stato potrebbe applicarla in modo diverso sul proprio territorio (si veda l’esempio dell’art. 5 della Convenzione di Berna).
Per quanto riguarda il diritto d’autore, per risolvere i conflitti di leggi la maggior parte degli Stati ha adottato il principio della lex loci, secondo il quale va applicato il diritto dello Stato nel cui territorio si richiede la protezione (solitamente il diritto dello Stato in cui l’opera viene utilizzata). Tale principio è la manifestazione concreta del principio della territorialità citato in precedenza.
Una disposizione simile si trova anche nell’art. 5 cpv. 2 frase 2 della Convenzione di Berna, che secondo alcune interpretazioni della dottrina descrive il principio della lex loci. Le interpretazioni, tuttavia, differiscono fra i vari Stati e le varie dottrine. Si trovano infatti disposizioni nazionali che nei casi di conflitti di leggi prevedono la prevalenza del diritto del Paese d’origine dell’opera, in particolare laddove bisogna valutare l’adempimento dei requisiti per godere della protezione all’atto della creazione dell’opera.
Quindi, se in relazione al diritto d’autore si verifica un conflitto di leggi, è necessario considerare se alle controversie internazionali gli Stati in questione applicano il principio della lex loci.