Poiché l’utilizzazione avviene in Svizzera, l’art. 110 LDIP prevede l’applicazione del diritto svizzero. Non è necessario verificare se vi siano norme di convenzioni internazionali che regolino le discriminazioni in base alla nazionalità, poiché la LDIP e la LDA non operano distinzioni tra cittadini svizzeri e di altri Stati.