Nei rapporti tra lo studente e l’Università sarà applicabile il diritto svizzero, dato che le parti contrattuali si sono avvalse del principio dell’autonomia contrattuale e hanno effettuato una scelta del diritto (art. 116 LDIP). Nei rapporti con terzi (come l’autore tedesco), invece, si applicheranno le normali regole relative ai conflitti di leggi. Infatti, non essendo i terzi parti del contratto di traduzione, le sue disposizioni non sono applicabili nei loro confronti.