n linea di principio serve, in realtà, il consenso del titolare dei diritti del brano musicale originale (compositore, casa discografica o azienda dei supporti audio ecc.). Anche le sequenze di suoni e melodie possono essere parti di brani musicali protette dal diritto d’autore se soddisfano i requisiti di cui all’art. 2 cpv. 1 LDA (creazioni dell’ingegno dal carattere originale e percepibili attraverso i sensi). Questo dovrebbe essere proprio il caso dei campionamenti, poiché si utilizzano melodie o sequenze di suoni di brani musicali che caratterizzano proprio i brani in questione e che dovrebbero essere riconosciuti da chiunque, dopo che sono stati campionati.
Tuttavia, in una sentenza del 31.5.2016 (rif. 1 BvR 1585/13), la Corte costituzionale tedesca ha ritenuto accettabile il campionamento senza il consenso degli autori, facendo riferimento alla libertà di espressione artistica sancita dalla Costituzione.
Per i campionamenti prodotti in Svizzera è consigliabile, per precauzione, ottenere comunque il consenso dei titolari dei diritti.