Dipende dall’«importanza» dei partecipanti per il pubblico:
- Se si tratta di persone «normali», non pubbliche (ad esempio una studentessa, un collaboratore ecc.), sì: non è consentito fotografare la persona senza il suo consenso. La persona può opporsi all’«essere fotografata» e, in particolare, richiedere anche la cancellazione o eliminazione delle fotografie (ad esempio dal sito web dell’università) facendo riferimento alla protezione della fotografia di una persona ai sensi della protezione dei dati. Le fotografie in cui una persona è riconoscibile rientrano fra i dati degni di protezione che la riguardano (art. 3 LPD). Ai sensi della Legge sulla protezione dei dati è illecita qualsiasi acquisizione di dati che non sia giustificata da un consenso, da un interesse privato o pubblico superiore o da un motivo giustificativo legale (art. 13 LPD).
- Se la persona in questione rappresenta una personalità pubblica almeno per un periodo di tempo circoscritto (ad esempio la rettrice, una personalità del mondo economico, un politico), no. Una persona che agisce sulla scena pubblica deve tollerare di «essere fotografata» se vi è una relazione tra la sua notorietà e l’evento.