2.2.7-4 I ritratti fotografici sono protetti dal diritto d’autore?

FAQ

Se un ritratto fotografico costituisce una creazione dell’ingegno, ovvero è stato creato da una persona (e non, ad esempio, in una cabina per fototessere) e dimostra un carattere originale– in altre parole, se il fotografo non ha scattato una fotografia casuale della persona ritratta ma ha utilizzato gli strumenti e la sua libertà di realizzazione in quantità sufficiente (selezione dell’obiettivo, dei filtri, del momento dello scatto ecc.) – si tratta di un’opera protetta dal diritto d’autore. Per semplificare ci si può chiedere se una persona diversa, nella stessa situazione, avrebbe scattato un’immagine identica o molto simile – poiché, in tal caso, non sussisterebbe il carattere del diritto d’autore.

In caso di dubbio è consigliabile presumere che si tratti di un’opera protetta dal diritto d’autore.

ATTUALITÀ : In seguito alla modifica della Legge sul diritto d’autore del 2020, un ritratto fotografico è da ritenersi un’opera protetta già per il solo fatto che è una creazione dell’ingegno umano, ossia che ci sia stata una persona fisica che ha cliccato lo scatto, anche se tale scatto non ha un carattere originale.