La questione non è ancora stata risolta definitivamente in Svizzera e quindi bisogna presumere che un link di «framing» non sia ammesso senza il consenso degli autori o dei titolari dei diritti. ell’Unione europea, invece, la pratica è ammessa a determinate condizioni (CGUE, decisione del 21.10.2014, rif. C-348/13). A tale riguardo è possibile argomentare che un utente di YouTube (titolare del diritto d’autore) solitamente carichi il suo video sul portale YouTube perché desidera metterlo liberamente a disposizione del pubblico. Se una terza persona rende poi accessibile lo stesso video di YouTube su un altro sito web o su una pagina di social network, potrà essere visualizzato da un pubblico diverso, per così dire più ampio. e tale opera è liberamente accessibile su YouTube è lecito presumere che il titolare del diritto d’autore abbia immaginato una riproduzione del suo video per un pubblico formato da tutti gli utenti di Internet.