2.2.4 Opere tecniche o scientifiche

Ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. d LDA, le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte od opere plastiche sono protette dal diritto d’autore se costituiscono creazioni dell’ingegno dal carattere originale e percepibili attraverso i sensi (ossia se soddisfano i requisiti dell’opera).

Non rientrano tuttavia in questa definizione le opere linguistiche scientifiche (come tesi, articoli scientifici ecc.) che vanno considerate come «opere linguistiche» ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. a LDA. Ai fini pratici non sussiste comunque alcuna differenza tra le due categorie, l’importante è che l’opera soddisfi i requisiti citati. L’art. 2 cpv. 2 lett. d LDA menziona, a titolo esemplificativo, disegni, piani, carte od opere plastiche di carattere scientifico o tecnico (ad esempio progetti edilizi, cartine topografiche, modelli, schizzi di edifici ecc.) al fine di dimostrare che anche queste opere possono essere protette.

Malgrado l’elenco sia molto specifico occorre prestare attenzione: non sempre le opere sono protette. Può risultare problematico l’aspetto dell’originalità: in alcuni casi, i creatori di opere tecniche e scientifiche hanno poco margine di libertà per manifestare la propria creatività, ad esempio se devono rispettare determinate istruzioni o condizioni (anche di carattere naturale; è il caso dei geologi che desiderano cartografare determinate proprietà geologiche di una regione). In questi casi va comunque applicata una serie di criteri meno rigida: l’originalità dell’opera si può riscontrare già solo nelle modalità di rappresentazione (ad esempio nell’elaborazione con colori o materiali diversi, nelle astrazioni) e nella scelta dei contenuti (ad esempio se la cartina non riporta i confini nazionali).

Nel singolo caso può apparire problematico anche il carattere creativo, soprattutto se si riportano soltanto dati scientifici (ad esempio geodati quali la lunghezza di un fiume o l’altezza di una montagna). Come l’«idea scientifica», nemmeno le conoscenze scientifiche o tecniche sono protette, ma può essere protetta la loro realizzazione, come pure la forma scelta per la rappresentazione, la modalità di scelta dei dati o la selezione dei contenuti, se presentano un grado sufficiente di originalità e individualità.

FAQ

2.2.4-1 Degli studenti di architettura progettano un modellino plastico di un edificio seguendo le istruzioni del docente sui materiali da utilizzare, le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio. Il modellino è un’opera protetta dal diritto d’autore?

Come regola generale, le rappresentazioni plastiche dal contenuto scientifico o tecnico sono protette a norma dell’ art. 2 cpv. 2 lett. d LDA . Devono rappresentare tuttavia creazioni dell’ingegno dal carattere originale. Se, in un caso come questo, tutti i criteri per la realizzazione del modellino sono stati indicati dal docente è discutibile che vi sia un margine di creatività od originalità per gli studenti. Detto questo, non si possono porre parametri eccessivamente rigidi: anche se c’è poca libertà personale, alcuni dettagli che si differenziano dagli altri possono portare a una creazione sufficientemente originale.

2.2.4-2 Viene sviluppata una banca dati contenente dei geodati, che può essere utilizzata in modo interattivo e consente di simulare diverse condizioni e ottenere una raffigurazione grafica dei risultati. La banca dati è protetta dal diritto d’autore?

n questo caso occorre effettuare una distinzione: i singoli geodati non sono protetti, nemmeno se, a prima vista, rientrano nella categoria delle «opere dal contenuto scientifico» (art. 2 cpv. 2 lett. d LDA ). La raccolta di geodati non presenta l’originalità necessaria poiché si tratta di conoscenze scientifiche. È, invece, protetta la banca dati in quanto collezione ai sensi dell’art. 4 LDA. La sua struttura e la sua configurazione con elementi interattivi possiedono un grado sufficiente di creatività e originalità.