2.5 Raccolte

Le raccolte (definite dalla Legge «collezioni») possono essere protette dal diritto d’autore se costituiscono creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale per la scelta o la disposizione del contenuto (art. 4 cpv. 1 LDA). In altre parole, non è protetto ciò che la raccolta «raccoglie» ma piuttosto il modo in cui gli elementi «raccolti» sono stati scelti e disposti. Se la disposizione e/o i criteri di scelta sono unici od originali si riscontra il necessario carattere originale. Tale carattere risulta solitamente assente nei casi di ordinamento standard (ad esempio la disposizione in ordine alfabetico o numerico). È assente anche nelle opere in cui i criteri di scelta o le disposizioni sono in qualche modo consueti o standardizzati oppure quando ne va della completezza di un’opera. Ad esempio, non rappresenta una raccolta protetta un compendio di informazioni sui medicamenti che, per legge, deve essere completo perché non è nemmeno possibile effettuare una scelta originale dei contenuti (cfr. a tale riguardo Presidenza del Tribunale civile di Basilea Città del 20 gennaio 2004, in sic! 2004, 490 segg.). Non godono di protezione nemmeno le raccolte ufficiali o richieste dalla legge (art. 5 cpv. 2 LDA). Sono protetti, invece, le riviste e i giornali perché la scelta e la disposizione dei singoli articoli derivano da decisioni originali degli editori.

Ulteriori esempi di possibili raccolte protette: antologie, manuali, volumi illustrati ecc.

Poiché il fattore determinante non è il contenuto ma piuttosto il carattere individuale e originale della raccolta, non è indispensabile che il contenuto della stessa sia protetto dal diritto d’autore (ad esempio, solitamente le ricette non sono protette ma un libro di cucina può esserlo). Se terze persone utilizzano soltanto il contenuto (ad esempio pubblicando online una ricetta tratta dal libro di cucina citato) non vi è violazione del diritto d’autore in relazione alla raccolta poiché, in questo caso, non viene toccato il carattere originale della raccolta (la scelta e la disposizione) ma soltanto il contenuto. La protezione di una raccolta non riguarda i suoi contenuti ma la scelta e la disposizione degli stessi.

TENERE PRESENTE

Consensi necessari

In base all’ art. 4 cpv. 2 LDA è salva la protezione ai sensi del diritto d’autore delle opere inserite nella raccolta. Se, quindi, alcune singole opere contenute nella raccolta sono protette dal diritto d’autore, esse continuano a usufruire di tale protezione anche dopo l’inserimento in una raccolta.

Chi desidera realizzare una raccolta di opere individuali di altri autori deve ricordare che le singole opere potrebbero essere protette dal diritto d’autore (ad esempio un articolo di una rivista specializzata). In tal caso si deve ottenere il consenso dell’autore o dell’autrice della singola opera in questione. Chi desidera utilizzare la raccolta (ad esempio rendendola accessibile online) deve tenere presente due aspetti: se si vogliono soltanto riprendere i contenuti bisogna verificare se sono protetti dal diritto d’autore ed eventualmente ottenere il consenso dei relativi autori. Se si desidera riprendere anche (o eventualmente soltanto) la disposizione o la scelta dei contenuti della raccolta è necessario anche il consenso dell’autrice o dell’autore della raccolta.

BUONO A SAPERSI

Banche dati

Nelle banche dati si raccolgono dati o altre informazioni che vengono disposti metodicamente o sistematicamente e resi poi accessibili per mezzo di strumenti elettronici. Secondo il diritto d’autore svizzero, le banche dati rientrano nella categoria delle collezioni. Secondo quanto previsto dall’art. 4 cpv. 1 LDA , queste sono protette se costituiscono creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale per la scelta o la disposizione del contenuto. La scelta e la composizione dei dati, quindi, devono essere creative e originali (esempi: la presente banca dati sui contenuti del diritto d’autore o il catalogo digitale di una biblioteca che viene selezionato da bibliotecari scientifici secondo criteri specifici e arricchito di parole chiave, il che richiede una prestazione intellettuale e un certo grado di originalità). Se i dati della banca dati vengono, invece, inseriti seguendo semplicemente un ordine logico, regole consuetudinarie (del settore) o schemi predefiniti, manca il carattere originale, quindi la banca dati non è protetta dal diritto d’autore (ad esempio una banca dati contenente informazioni che, per legge, vanno fornite sui medicamenti, cfr. a tale riguardo Presidenza del Tribunale civile di Basilea Città del 20 gennaio 2004, in sic! 2004, 490 segg.).

FAQ

2.5-1 Singoli numeri di giornali o riviste rappresentano collezioni ai sensi dell’art. 4 LDA?

In linea di principio sì, perché la selezione dei singoli articoli presenta la qualità dell’opera a prescindere dalla protezione degli stessi ai sensi del diritto d’autore. Per quanto riguarda i quotidiani occorre tuttavia sottolineare che non è protetta la struttura del giornale in quanto tale (tutti i quotidiani hanno una struttura simile, suddivisa in sezioni) ma piuttosto l’inserimento degli articoli e dei comunicati in determinate sezioni: è su questo fronte che ogni quotidiano presenta caratteristiche proprie e tratti di originalità.

2.5-5 Una piattaforma di e-learning è stata sviluppata secondo uno schema elaborato dagli sviluppatori e unico nel suo genere. Un insegnante vorrebbe utilizzare lo schema per i suoi insegnamenti. Può farlo senza il consenso degli sviluppatori?

Sì e no.v La piattaforma di e-learning è una banca dati e rappresenta pertanto una collezione ai sensi dell’art. 4 LDA. Sono protette la scelta e la disposizione dei contenuti (dati) se possono essere considerate creazioni dell’ingegno dal contenuto originale. Lo schema elaborato personalmente per strutturare la piattaforma soddisfa queste condizioni. Quindi la piattaforma è protetta dal diritto d’autore ed è necessario ottenere il consenso degli autori. Ciononostante, in questo caso occorre tenere presente la disposizione restrittiva di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. b LDA che prevede che, a determinate condizioni, non sia necessario ottenere il consenso se l’opera viene utilizzata nell’ambito di una lezione (uso privato a fini didattici).