2.6 Per quanto tempo è protetta un’opera?
La legge sul diritto d’autore prevede la protezione delle opere soltanto per un periodo di tempo limitato. In generale la protezione si estingue 70 anni dopo la morte dell’autore (50 anni per i programmi per computer e 50 anni dopo la produzione della fotografia che non presenta un carattere originale) (art. 29 LDA). La durata della protezione è limitata, come avviene per la limitazione dei diritti esclusivi dell’autore o dell’autrice, perché a determinate condizioni le opere devono essere o diventare utilizzabili per il pubblico. Si potrebbe dire che come disposizione restrittiva particolare non è possibile prevedere una protezione infinita delle opere per far sì che al termine di un determinato periodo queste divengano di dominio pubblico e si possano quindi utilizzare in qualsiasi modo. Un’ulteriore motivazione è che la stretta relazione esistente tra l’autore e la sua opera, che viene protetta dalla legge sul diritto d’autore, con il passare del tempo in un certo senso si affievolisce fino a scomparire del tutto.
Aggiornato il 1.4.2020.