2.6.1. Periodi di protezione – inizio e fine
La protezione dell’opera ha inizio nel momento in cui è creata (art. 29 cpv. 1 LDA). Non è necessario il rispetto di ulteriori condizioni come l’iscrizione in un dato registro, l’apposizione di un simbolo di copyright ©, l’utilizzo di un supporto come carta, nastro ecc., né che l’opera sia pubblicata. Non è nemmeno determinante se un’opera è completata o meno, fintantoché la bozza o la parte già realizzata dell’opera soddisfa le condizioni delle opere protette dal diritto d’autore (art. 2 cpv. 1 LDA). L’inizio della protezione non è nemmeno vincolato alla pubblicazione dell’opera. In generale ciò significa che se si conosce chi è l’autore o l’autrice e la relativa data del decesso, per tutte le opere (fatta eccezione per i programmi per computer e per le fotografie senza carattere originale) la protezione termina 70 anni dopo la morte dell’autore o dell’autrice (art. 29 cpv. 2 lett. a LDA). I programmi per computer godono di protezione soltanto per 50 anni dopo la morte dell’autore o dell’autrice (art. 29 cpv. 2 lett. b LDA).
Le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia che non presentano un carattere originale sono protette per 50 anni a partire dal giorno della loro produzione (art. 29 cpv. 2 lett. abis LDA).
Aggiornato il 1.4.2020.