Protezione della memoria del defunto – protezione della personalità per le opere di dominio pubblico
Ai sensi del diritto svizzero il diritto della personalità si estingue in generale con la morte della persona in questione oppure, come eccezione alla regola, i diritti morali dell’autore si estinguono 70 anni (risp. 50 anni per i programmi per computer) dopo la morte dell’autore. Che cosa comporta questa norma se si prende come esempio la fotografia di una persona deceduta che è divenuta di dominio pubblico perché il fotografo è morto da oltre 70 anni? Essendo di dominio pubblico, in linea di principio la fotografia si può utilizzare liberamente. Non è necessario nessun consenso, e poiché i diritti morali dell’autore si estinguono 70 anni dopo la sua morte, se la fotografia ad esempio non è stata ancora pubblicata (art. 9 cpv. 2 LDA) può essere pubblicata o modificata (art. 11 cpv. 1 lett. a LDA ). Tale disposizione, tuttavia, non vale senza limiti, perché anche se sono venuti meno i diritti della personalità tanto del fotografo quanto della persona ritratta, il diritto riconosce una certa protezione ai superstiti dei defunti in questione sulla base del proprio diritto della personalità. Nello specifico, è in gioco la protezione della memoria del defunto. Ad esempio un parente del defunto ritratto nella fotografia può essere ingiustamente leso se l’immagine del defunto viene diffamata. In relazione ai diritti d’autore applicabili a una fotografia di questo tipo può quindi succedere che l’immagine in quanto tale sia effettivamente di dominio pubblico, ma che non la si possa utilizzare liberamente in considerazione del diritto dei parenti alla protezione della memoria del defunto. I parenti, infatti, possono proteggersi facendo riferimento al proprio diritto della personalità se un’utilizzazione spregiativa dell’opera li lede nella loro memoria del defunto (DTF 109 II 353, 359)