3.2 Coautori
Se più persone hanno collaborato come autori o autrici alla creazione di un’opera, si parla di coautori. In tal caso, il diritto d’autore spetta a tutti i coautori in comune (art. 7 cpv. 1 LDA).
I coautori interessati possono creare un’opera collettiva lavorando insieme a un’idea o a un obiettivo comune (si prenda l’esempio di più artisti che lavorano alla stessa scultura) oppure creando ognuno una propria opera che viene poi aggiunta, insieme alle opere degli altri coautori, all’opera collettiva (p. es. vari autori scrivono vari testi per un unico libro comune). In entrambi i casi è importante che ogni persona sia creativamente attiva.
Salvo accordi contrari, i coautori possono utilizzare l’opera soltanto con il consenso di tutti gli autori. Gli altri coautori non possono rifiutare arbitrariamente il consenso («contro i principi della buona fede») (art. 7 cpv. 2 LDA) e, di regola, lo devono concedere se l’utilizzazione dell’opera corrisponde al suo consueto utilizzo. Se i rispettivi contributi degli autori possono essere disgiunti, ogni autore può, salvo accordi contrari, utilizzare separatamente il proprio, purché non sia pregiudicata l’utilizzazione dell’opera comune (art. 7 cpv. 4 LDA).
I seguenti casi non sono casi di coautorialità:
- Persona esecutrice
Bisogna distinguere tra coautore e persona esecutrice. Quest’ultima esegue soltanto gli ordini, senza contribuire con la propria creatività. Di conseguenza, una persona esecutrice non gode di alcun diritto d’autore (p. es. se una datrice di lavoro si avvale del suo diritto di impartire istruzioni e fornisce a un lavoratore precise istruzioni per la creazione di un’opera, senza che il lavoratore si attivi appositamente in modo produttivo o creativo).
- Coautore per opere di seconda mano e per collezioni
È difficile stabilire se vi sia un caso di coautorialità anche quando un’opera esistente viene combinata con un’opera di nuova creazione (opere di seconda mano, art. 3 cpv. 1 LDA o collezioni, art. 4 cpv. 1 LDA).
In tal caso, gli autori dell’opera esistente e gli autori della nuova opera non sono coautori. Il criterio per stabilire se vi sia coautorialità è la creazione comune di un’opera, e in questo specifico caso questo aspetto non è soddisfatto.
FAQ
3.2-2 Un docente intende creare una presentazione in PowerPoint, ma non conosce bene il software. Prepara allora la presentazione su carta e chiede a un’assistente di trasferire il testo in PowerPoint senza modificarlo. L’assistente è coautrice del testo?
No, l’unico autore è il docente. L’assistente ha creato le diapositive su richiesta del docente, senza aver fornito un proprio contributo creativo. Lei è semplicemente la persona esecutrice.
3.2-3 Un docente deve preparare un PowerPoint per una lezione, ma non ha ancora scritto niente. Un’assistente gli crea allora le slides con schemi e strutture ideati da lei stessa, il docente poi le rielabora. Chi è l’autore o l’autrice dell’opera?
Il docente e l’assistente sono coautori. Hanno un compito comune: trasferire il contenuto della lezione pronto per essere presentato su diapositive PowerPoint. Sia il docente che la sua assistente forniscono un contributo creativo a tale scopo.