I contratti andrebbero stipulati per iscritto.
Per motivi di chiarezza e di dimostrabilità, gli autori di un’opera che intendono trasferire i loro diritti sulla stessa dovrebbero sempre stipulare un contratto scritto (firmato da entrambe le parti).
Se gli autori desiderano trasferire del tutto o soltanto in parte i loro diritti a terzi, è necessario stipulare un contratto. Il contratto deve stabilire il contenuto preciso e l’entità del trasferimento del diritto, poiché, secondo l’art. 16 cpv. 2 LDA, si considera trasferito soltanto ciò che è stato pattuito. Nella prassi, spesso non è possibile determinarlo in modo preciso, perché, per esempio, il contenuto del contratto non è stato messo per iscritto oppure nel contratto una o entrambe le parti non hanno regolato in modo sufficientemente chiaro le loro intenzioni. Poiché un tale contratto non è vincolato a una determinata forma, per esempio, alla stipulazione scritta, sono validi sia gli accordi orali sia i trasferimenti taciti dei diritti.
Qualora vi siano dei dubbi su quali diritti un autore intendeva trasferire e in quale misura, possono essere d’aiuto i seguenti principi:
Per motivi di chiarezza e di dimostrabilità, gli autori di un’opera che intendono trasferire i loro diritti sulla stessa dovrebbero sempre stipulare un contratto scritto (firmato da entrambe le parti).
Se gli autori desiderano trasferire del tutto o soltanto in parte i loro diritti a terzi, è necessario stipulare un contratto. Il contratto deve stabilire il contenuto preciso e l’entità del trasferimento del diritto, poiché si considera trasferito soltanto ciò che è stato pattuito. Per motivi di chiarezza e di dimostrabilità, gli autori dovrebbero sempre stipulare un contratto scritto (firmato da entrambe le parti).