3.4.2 Il contratto di edizione

Le regole in materia di contratto di edizione si trovano nel Codice delle obbligazioni (art. 380 segg. CO). Secondo il Codice, due parti contrattuali (autore ed editore) si impegnano vicendevolmente a fornire determinate prestazioni: l’autore di un’opera letteraria o artistica si impegna ad affidare l’opera a un editore per la relativa pubblicazione. L’editore (per esempio, una casa editrice) per contro si impegna a riprodurre e a distribuire l’opera, art. 380 CO. Il punto saliente del contratto di edizione è questo: una casa editrice deve essere autorizzata alla riproduzione e alla distribuzione dell’opera. Se la casa editrice detiene i diritti d’autore su un’opera, possiede anche il diritto di riprodurla e di distribuirla. Se tuttavia i diritti relativi all’opera appartengono agli autori, in particolare il diritto di riproduzione e il diritto di distribuzione (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA e art. 10 cpv. 2 lett. b LDA), gli autori devono concedere i diritti alla casa editrice in una qualsiasi forma: possono trasferire i diritti alla casa editrice o anche solo consentire alla casa editrice di utilizzare l’opera (concedere licenze). Se il contratto di edizione non prevede alcuna regola riguardo al trasferimento dei diritti d’autore o alla concessione dei diritti di godimento, i diritti passano all’editore nei limiti e per il tempo necessari a garantire l’esecuzione del contratto di edizione (art. 381 cpv. 1 CO).

Divieto di disporre dell’opera:

Il Codice delle obbligazioni prevede delle eccezioni al divieto di disporre dell’opera nel caso di articoli di giornale e di brani relativamente brevi pubblicati in riviste (art. 382 cpv. 2 CO). Queste opere possono essere pubblicate altrove in qualsiasi momento. Tuttavia, questa disposizione legale non è cogente, sono possibili altre regole. Le case editrici desiderano mantenere anche a tale riguardo l’esclusiva, pertanto dispongono spesso nei loro contratti di edizione che anche gli articoli di giornale o le singole pubblicazioni non possano essere pubblicati altrove. Infine, il Codice delle obbligazioni prevede un divieto limitato di disporre dell’opera per i contributi che fanno parte di un’opera collettiva o di un’antologia e per articoli di giornale relativamente lunghi (art. 382 cpv. 3 CO). In tal caso, l’autore non può ripubblicare la sua opera prima che siano trascorsi tre mesi dalla pubblicazione. Ma anche questa disposizione non è cogente e può essere disciplinata diversamente tramite contratto.

FAQ

3.4.2-2 Quale obbligo va preso sempre in considerazione nel caso di stipulazione di un contratto di edizione e quali aspetti possono rivelarsi problematici, in particolare in un contesto accademico?

Il divieto di disporre dell’opera ex art. 382 cpv. 1 CO : finché le edizioni dell’opera cui ha diritto la casa editrice non siano esaurite, l’autore non può pubblicare altrove o distribuire l’opera né per intero né in parte. La questione può diventare problematica quando una pubblicazione deve essere pubblicata oltre che dalla casa editrice anche in modalità Open Access. C’è bisogno che la casa editrice fornisca il proprio consenso a tale forma di pubblicazione.

3.4.2-3 Quali domande devono porsi gli autori prima di stipulare un contratto di edizione?

Soprattutto a causa del divieto di disporre dell’opera, prima di stipulare un contratto di edizione gli autori devono prendere una decisione consapevole in merito ai seguenti aspetti:

1. Desidero trasferire i miei diritti d’autore alla casa editrice? Se sì, quali e in quale misura?

Con il trasferimento dei diritti d’autore la casa editrice diventa titolare dei diritti, per cui l’autore, nella misura in cui sono stati trasferiti, non può più disporne (divieto di disporre dell’opera).

2. Oppure desidero eventualmente concedere alla casa editrice soltanto i diritti di godimento della mia opera?

In questo caso si «mescolano» gli aspetti del contratto di edizione e del contratto di licenza: l’autore continua a disporre dei propri diritti, ma il divieto di disporre dell’opera può essere disciplinato contrattualmente. La casa editrice può, per esempio, esigere una licenza esclusiva ed essere così l’unica a poter godere dei diritti.