3.4.4.1 Diritti d’autore nel rapporto di lavoro

Nei rapporti di lavoro succede spesso che un’opera venga realizzata da un lavoratore, che la crea nell’ambito della sua attività. In molti casi, i lavoratori sono assunti dai datori di lavoro proprio con l’intenzione di realizzare opere creative (per esempio, una disegnatrice grafica che deve creare opuscoli pubblicitari per le imprese).

Autore o autrice è la persona che ha creato l’opera (art. 6 LDA), dunque, in questo caso, i lavoratori. Ma anche i datori di lavoro vogliono trarre profitto dalle opere creative, soprattutto se hanno assunto i lavoratori proprio per questo scopo. Non di rado, quindi, richiedono che i diritti d’autore dei loro lavoratori vengano trasferiti a loro. Gli autori possono infatti trasferire i loro diritti d’autore a terzi, in questo caso ai datori di lavoro. I diritti morali ne sono tuttavia esclusi.

Se i lavoratori trasferiscono i loro diritti, non detengono più il diritto d’autore esclusivo sulla loro opera creata nell’ambito del rapporto di lavoro. Di conseguenza non possono più utilizzare liberamente l’opera senza prima richiedere l’autorizzazione del datore di lavoro. Questo vale anche per terzi che vogliano utilizzare l’opera: devono chiedere l’autorizzazione non solo dei lavoratori, ma anche del datore di lavoro.

BUONO A SAPERSI

Accordo tra lavoratore e datore di lavoro

Se i lavoratori operano in un settore in cui si realizzano regolarmente opere creative (per esempio, nell’ambito dei media, in ambito giuridico, in ambito artistico), nel contratto di lavoro si possono includere accordi speciali. Tuttavia, non sempre viene stabilito chiaramente, e a volte non viene messo neppure per iscritto, se i diritti d’autore vengono trasferiti e/o in quale misura. I lavoratori possono, per esempio, concedere soltanto licenze o soltanto diritti limitati.

Se nel contratto di lavoro non sono state fissate regole di alcun genere o sono state fissate regole non chiare, bisogna considerare lo scopo del contratto di lavoro: il contratto di lavoro comprende tacitamente il trasferimento dei diritti d’autore al datore di lavoro se stabilisce specificamente come compito dei lavoratori la creazione di una o più opere per il datore di lavoro. Il trasferimento riguarda in tal caso i diritti necessari per adempiere allo scopo del contratto.

Esiste soltanto un ambito nel quale la legge sul diritto d’autore stessa stabilisce espressamente che i diritti relativi a un’opera passano al datore di lavoro: quando nell’esercizio delle loro attività di servizio e nell’adempimento degli obblighi contrattuali i lavoratori sviluppano un programma informatico (art. 17 LDA).

Diritto d’autore e diritto di impartire istruzioni dei datori di lavoro

Non sempre i lavoratori sono anche autori se creano un’opera su richiesta dei datori di lavoro. Se i datori di lavoro si avvalgono del loro diritto di impartire istruzioni ( art. 321d cpv. 1 CO ) fornendo ai lavoratori istruzioni chiare per la creazione di un’opera, i lavoratori di regola non diventano autori dell’opera. Si parla di un’opera ai sensi del diritto d’autore soltanto se una persona produce un’opera appositamente in maniera creativa. Quando si ha una pura esecuzione di ordini, questo non è il caso. I lavoratori sono unicamente persone esecutrici (per esempio, un pasticciere fornisce alla sua collaboratrice un modello di torta nuziale che la collaboratrice deve realizzare).

Se, invece, i lavoratori hanno creato un’opera propria, il datore di lavoro non può esigere una modifica dell’opera sulla base del diritto di impartire istruzioni previsto dal contratto di lavoro. Il diritto di decidere se, quando e come un’opera può essere modificata (art. 11 cpv. 1 lett. a LDA) rientra nei diritti morali dell’autore. Se, tuttavia, le modifiche che il datore di lavoro esige (da stabilire caso per caso) sono accettabili e di lieve entità, il lavoratore le deve accettare, a meno che la richiesta di modifica non leda i diritti morali del lavoratore (Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a edizione, 2008, art. 11 n. marg. 7 con rimando all’obbligo di protezione della personalità dei lavoratori in capo al datore di lavoro, art. 328 CO).

FAQ

3.4.4.1-2 Uno studio legale assume un collaboratore con il compito di pubblicare sul sito web contributi di attualità. Nel contratto di lavoro non è stata fissata alcuna regola in merito: lo studio possiede i diritti d’autore su questi contributi?

Sì e no. Non è necessario che riguardo al trasferimento dei diritti d’autore venga preso un accordo esplicito e scritto. Bisogna considerare per quale scopo è stato assunto il collaboratore: in questo caso per la creazione di contributi per il sito web; il trasferimento allo studio legale dei diritti d’autore per l’utilizzo dei contributi sul sito web dello studio è stato regolato tacitamente nel contratto di lavoro. I diritti relativi agli altri utilizzi, invece, rimangono al collaboratore.

3.4.4.1-3 Un superiore può modificare a proprio piacimento il titolo di un articolo che un collaboratore ha scritto nell’ambito della sua attività professionale?

In linea di principio no: il diritto di modifica (diritto all’integrità dell’opera) secondo l’ art. 11 cpv. 1 lett. a LDA . spetta esclusivamente all’autore, dunque al collaboratore. Bisogna poi considerare se si tratta di una modifica di lieve entità e accettabile (per esempio, il superiore corregge soltanto l’ortografia); ma se il superiore sostituisce il titolo dell’articolo con un titolo creato da lui, tale atto può già essere considerato un intervento nel diritto morale (dell’autore) del collaboratore e pertanto non è più accettabile.