No, la semplice digitalizzazione è una mera trasformazione tecnica e non una modifica. Tuttavia si tratta di una riproduzione ai sensi dell’ art. 10 cpv. 2 lett. a LDA , e non può essere eseguita senza il consenso dell’autore o del titolare dei diritti, a meno che non si applichi una delle eccezioni al diritto d’autore (per esempio, la digitalizzazione per uso privato).