Il diritto morale comprende anche il diritto all’integrità dell’opera: soltanto gli autori hanno il diritto esclusivo di decidere
⇒ se, quando e come l’opera può essere modificata (art. 11 cpv. 1 lett. a LDA) e
⇒ se, quando e come l’opera può essere utilizzata per creare un’opera di seconda mano o può essere inserita in una raccolta (art. 11 cpv. 1 lett. b LDA).
Gli autori possono opporsi a qualsiasi alterazione dell’opera che leda la loro personalità (art. 11 cpv. 2 LDA). Le parodie, invece, sono permesse, in quanto a questo riguardo la legge sul diritto d’autore prevede una regolamentazione speciale (art. 11 cpv. 3 LDA).
Modifica di opere:
Ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett. a LDA, per “modifica” si intende un’elaborazione dell’opera senza alcuna qualità creativa (per esempio, la rappresentazione di una scultura su una moneta commemorativa, cfr. DTF 114 II 370). Vi possono essere un’infinità di tipi di modifiche: variazioni minime o complete rivisitazioni, interventi peggiorativi o magari anche migliorativi (come la trasformazione di una foto in bianco e nero in una a colori), cambiamenti di destinazione, riduzioni o estensioni di un’opera, re-interpretazioni, ecc. Si tratta di interventi che influiscono sulla qualità dell’opera. Non rientrano in questa casistica le pure trasformazioni tecniche, ossia i casi in cui un’opera viene semplicemente trasferita su un altro tipo di supporto o un’altra tecnologia di memorizzazione (cfr. Müller/Oertli-Pfortmüller, URG, 2a ed., 2012 Art. 11 n. marg.4). Pertanto, la digitalizzazione di un’immagine non è una modifica.
La modifica di un’opera è, per principio, consentita soltanto all’autore stesso. Tuttavia, le modifiche possono essere eseguite da terzi se un autore o un’autrice ha dato il proprio consenso. A tale riguardo, non è sempre necessario che gli autori e i terzi disciplinino esplicitamente la questione: in determinati settori vi può anche essere una tacita presunzione del consenso dell’autore o dell’autrice: si prenda l’esempio dell’accorciamento di una lettera di un lettore da parte della redazione di un giornale. Anche nei rapporti di lavoro, in alcuni casi i lavoratori devono accettare delle modifiche (per maggiori dettagli si consulti il paragrafo «Buono a sapersi: Diritto d’autore e diritto di impartire istruzioni dei datori di lavoro»).
Violazione del diritto all’integrità dell’opera:
Un’opera può essere modificata da una terza persona in misura tale da snaturarla. Se, con questa modifica, gli autori sono lesi nella loro personalità, si possono opporre (art. 11 cpv. 2 LDA). Questo diritto non è trasferibile.
Ma quando un’opera risulta «snaturata»? La modifica dell’opera deve ledere la personalità (art. 11 cpv. 2 LDA). Occorre pertanto considerare se, attraverso la modifica, si ledono l’onore o la reputazione professionale degli autori o se vi è un rischio di lesione degli stessi (cfr. Barrelet/Egloff, Urheberrecht, 3a ed., 2008, art. 11 n. marg.13). Bisogna soprattutto chiedersi se una modifica dell’opera danneggerà, screditerà o sminuirà la reputazione dell’autore. Tuttavia, anche a questo riguardo bisogna tenere presenti le circostanze del singolo caso: se per esempio, un autore scrive un articolo politico e lo pubblica in un contesto nel quale si discute pubblicamente, talvolta con toni aggressivi e polemici, di opinioni politiche, e l’autore non può che prevedere di essere sottoposto a una critica feroce, allora va posta in secondo piano la sua «eventuale ipersensibilità» e va adottato un metro di riferimento obiettivo (DTF 131 III 493). La critica può divenire lesiva della personalità quando è astiosa, non necessaria od offensiva (cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 173).
BUONO A SAPERSI
Se terzi hanno acquistato la proprietà (art. 641 CC) di un’opera protetta (per esempio, qualcuno ha acquistato un quadro dell’artista X), essi sono sì diventati proprietari dell’opera ma non possono farne ciò che vogliono Sono legati a determinate regolamentazioni del diritto d’autore:
- Alla mancanza di legame fra proprietà e diritto d’autore (art. 16 cpv. 3 LDA ): il diritto di proprietà non conferisce ai proprietari il diritto di apportare delle modifiche all’opera (art. 16 cpv. 3 LDA) perché il diritto all’integrità dell’opera è un diritto morale e richiede il consenso dell’autore o dell’autrice. Tuttavia, la legge sul diritto d’autore stabilisce un caso particolare per le opere architettoniche: «le opere architettoniche realizzate possono essere modificate dal proprietario» (art. 12 cpv. 3 LDA ). Pertanto, qualora vi sia la necessità di risanare il tetto di una parte di un edificio scolastico da lui concepito, un architetto non può, per esempio, parlare di violazione dell’integrità dell’opera e quindi di lesione del suo diritto morale (DTF 117 II 466). Ciononostante, l’autore o l’autrice può opporsi a qualsiasi alterazione dell’opera che leda la sua personalità.
- Al diritto di accesso per gli autori (art. 14 cpv. 1 LDA ). chi ha in proprietà un esemplare dell’opera (art. 641 CC) o lo possiede (art. 919 segg. CC ) deve renderlo accessibile all’autore a determinate condizioni.
- Al divieto di distruzione (art. 15 cpv. 1 LDA): i proprietari di opere di cui esiste un solo esemplare non possono distruggerle senza prima proporre all’autore o all’autrice di riprenderle.
FAQ
No, il museo deve proporre all’artista in quanto autrice di riprendersi l’opera (art. 15 cpv. 1 LDA). Soltanto se l’artista rifiuta di riprendersi l’opera, questa può essere eliminata.
Sì, se l’opera è modificata in modo tale da ricevere nuovi contenuti creativi, si tratta di un’elaborazione (è il caso delle opere di seconda manoart. 3 cpv. 1 LDA ). Se, invece, l’opera viene elaborata senza alcuna qualità creativa, si può parlare di modifica.
Sì, nel caso di opere architettoniche, art. 12 cpv. 3 LDA : le opere architettoniche realizzate possono essere modificate dal proprietario. Tuttavia, gli autori possono opporsi a ogni alterazione dell’opera che leda la loro personalità.
No, la qualità di proprietario non influisce sul fatto che l’artista rimanga autore dell’opera e che quindi soltanto lui abbia il diritto di apportare modifiche ai sensi dell’ art. 11 cpv. 2 LDA. Altra cosa è se l’artista mi ha espressamente autorizzato ad apportare delle modifiche.
No, la semplice digitalizzazione è una mera trasformazione tecnica e non una modifica. Tuttavia si tratta di una riproduzione ai sensi dell’ art. 10 cpv. 2 lett. a LDA , e non può essere eseguita senza il consenso dell’autore o del titolare dei diritti, a meno che non si applichi una delle eccezioni al diritto d’autore (per esempio, la digitalizzazione per uso privato).