L’autore e l’autrice hanno il diritto di creare esemplari dell’opera quali stampati, supporti audio o audiovisivi oppure supporti di dati (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA), dunque di riprodurre la propria opera.
Una riproduzione può essere eseguita in svariati modi: un esempio classico è la fotocopia, con la quale un’opera serve come modello per la creazione di un esemplare dell’opera riprodotto su carta (cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 133). Per la riproduzione non ha alcuna importanza se l’esemplare dell’opera riprodotto viene creato su un oggetto fisico (per esempio, su carta o su CD) o se viene salvato in modo «immateriale» come copia digitale su un supporto (per esempio, la RAM di un computer, una chiavetta USB). Non c’è nemmeno la necessità che il supporto sia «fisico» (per esempio, servizi cloud). Anche le attività di upload e download in Internet costituiscono perciò atti di riproduzione, così come i salvataggi a breve termine o soltanto temporanei di contenuti digitali come avviene nello streaming, quando i dati vengono salvati nella RAM in modo temporaneo.
⇒Ulteriori esempi:
Stampare, effettuare copie di opere o parti di esse su plastica o altri materiali, scansionare, inviare per fax, proiettare (con retroproiettore, proiettore collegato al computer, lavagna luminosa ecc.), aprire un file sullo schermo, per esempio, un file PDF o file di immagine, copiare un file MP3, caricare e scaricare (upload e download da Internet e Intranet), navigare in Internet, memorizzare nella cache, creare collegamenti, incorporare documenti ecc.
In linea di principio, soltanto gli autori o i titolari dei diritti (se è stato trasferito loro il diritto di riproduzione) hanno la facoltà di riprodurre un’opera. Tuttavia, non è vietata ogni singola forma di riproduzione di opere da parte di altre persone: il diritto d’autore prevede alcune eccezioni al diritto d’autore (o licenze legali) che consentono eccezionalmente l’utilizzazione di opere protette pubblicate (per esempio, uso privato in ambito privato, scolastico e aziendale art. 19 LDA o riproduzione temporanea art. 24a LDA).
FAQ
Sì, si tratta di una riproduzione ai sensi dell’ art. 10 cpv. 2 lett. a LDA . I file sono aperti in Internet e memorizzati sul computer. Così facendo, sul computer è stata prodotta una copia (= riproduzione) del file. Solitamente la riproduzione avviene soltanto temporaneamente, per esempio, quando durante il download i dati vengono trasmessi (copiati) nella RAM del computer e poi cancellati quando si esce dal sito web. Oppure i file possono essere salvati per essere consultati in un secondo momento. In tale contesto, la norma ex art. 24a LDA disciplina l’ammissibilità delle riproduzioni temporanee.
Sì, il modello non deve essere necessariamente l’originale; si può utilizzare come modello anche una riproduzione (copia), anche se non autorizzata (cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 133).
Sì, attraverso una foto viene creato un esemplare dell’opera.
No, in entrambi i casi viene immortalato l’esemplare dell’opera: nel caso delle fotografie analogiche sul negativo (cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 134) e per le foto digitali attraverso la memorizzazione della fotografia (il file della foto).
L’art. 27 LDA, secondo il quale è lecito riprodurre un’opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione.