La gestione del diritto di mettere a disposizione brani musicali su Internet per la consultazione on-demand (art. 10 cpv. 2 lett. c LDA) non è sottoposta a sorveglianza federale. In questo ambito la SUISA sottostà alle leggi del mercato e della concorrenza. In altre parole, non gestisce i diritti su tutte le opere. L’utente dovrà quindi realizzare alcune ricerche preventive per scoprire a chi richiedere le licenze necessarie. Laddove fosse competente la SUISA, i compensi non saranno fissati tramite tariffe vincolanti ma attraverso semplici condizioni di licenza di diritto privato. La SUISA calcolerà il prezzo da applicare basandosi su tali accordi, benché in definitiva sarà la libertà contrattuale a prevalere. L’utente e la SUISA potranno concordare liberamente l’importo del compenso, decidendo caso per caso. Quindi, ci sarà un grado di flessibilità maggiore rispetto agli ambiti assoggettati alla sorveglianza della Confederazione. L’intero processo di acquisizione dei diritti sarà però più complicato.