Secondo due decisioni giudiziarie cantonali si definisce «incompleta» la riproduzione di max. ¾ di un’opera ( Tribunale civile di Basilea Città del 19.06.2002 in sic! 2003, 217 2003, 217) oppure max. 90% dell’opera disponibile in commercio (Corte di appello di Berna del 21 maggio 2001 in sic! 2001, 613 2001, 613).⇒ Eccezione relativa alle utilizzazioni per uso privato:
- Quadri, fotografie, opere grafiche, schizzi e altre opere delle arti figurative: è ammessa la copia completa (tariffe comuni 7, 8 e 9; si veda anche, in generale, la sezione sulle tariffe comuni).
⇒ Eccezione relativa alle utilizzazioni per uso privato a fini didattici:
- Le trasmissioni radiotelevisive possono essere registrate interamente su una piattaforma protetta da password (tariffa comune 7 7.4).
(punto 7.4; si veda anche, in generale , la sezione sulle tariffe comuni).