5.3.2-1 Una biblioteca «prestante» può, ai sensi dell’art. 24 cpv. 1bis LDA, copiare un libro o un DVD della sua collezione e consegnare la copia a una biblioteca «ricevente» affinché quest’ultima possa inserirlo nella sua collezione e darlo in prestito?

FAQ

No. Gli esemplari d’archivio e le copie di sicurezza di cui all’ art. 24 cpv. 1bis LDA possono essere realizzati dalle istituzioni soltanto a partire dalla propria collezione.

Però:

  • Sulla base dell’ art. 19 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 2 LDA la biblioteca ricevente può chiedere alla biblioteca prestante una copia di un libro o di un DVD per uso privato aziendale; in questo caso andranno tuttavia riprodotti soltanto estratti del libro o del DVD (art. 19 cpv. 3 lett. c LDA). ). In generale, il prestito agli utenti della biblioteca ricevente non è ammesso.
  • Per una singola utente della biblioteca, la biblioteca ricevente può comunque chiedere alla biblioteca prestante la copia di alcuni estratti di un’opera.
  • Se il libro o il DVD non è più disponibile in commercio (ovvero è esaurito), queste opere possono essere copiate integralmente per uso privato (privato in senso stretto, a fini didattici o aziendale; art. 19 cpv. 3 lett. a LDA).