Durante i lavori per la redazione del testo della legge attuale, verso la fine degli anni ’80, è nato un interrogativo in merito all’opportunità di estendere la sorveglianza federale a tutte le forme di gestione collettiva, a prescindere dai settori interessati, come avviene ad esempio in Germania o in Austria. Il legislatore ha rinunciato a tale possibilità per non «standardizzare inutilmente le varie forme e strutture dell’esercizio indiretto dei diritti». Il Consiglio federale ha spiegato che in alcuni settori, ad esempio, le società fungono puramente da intermediari tra autori e utenti, senza far valere nessun tipo di diritto proprio. Era pertanto dell’avviso che l’estensione della sorveglianza a questi ambiti sarebbe equivalso a interferire nei contratti che gli autori avevano negoziato in prima persona con gli utenti (FF 1989 III 538). In definitiva, quindi, è prevalsa la natura privata del diritto d’autore. L’idea di estendere la sorveglianza federale a tutti i settori della gestione è stata ripresa nel progetto preliminare di revisione dell’LDA del 2015 (art. 41, cfr. https://www.ipi.ch/fr/droit-dauteur/modernisation-du-droit-dauteur-2015.html?type=oskqislpz). L’idea, tuttavia, è stata nuovamente abbandonata con il progetto del 2017 presentato alle Camere federali (https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2017/2017-11-221.html).
Le attività delle società di gestione non soggette a sorveglianza federale sono molteplici. Ad esempio, per quanto riguarda le arti visive e la fotografia, ProLitteris gestisce senza sorveglianza il diritto di riproduzione (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA); inoltre, esercita liberamente i diritti di diffusione (art. 10 cpv. 2 lett. d LDA) e di messa a disposizione on-demand (art. 10 cpv. 2 lett. c LDA) di testi nonché di opere d’arte visive e fotografiche. Servendosi del portale onlineart.info, ProLitteris fa valere i diritti di messa a disposizione dei suoi soci e, sulla base dei contratti siglati con società consorelle, anche di titolari di diritti stranieri, per un totale di circa 60’000 autori di opere d’arte figurativa. Anche i diritti di diffusione, messa a disposizione e riproduzione sono gestiti liberamente dalla SSA per conto degli autori di opere audiovisive e sceniche. Inoltre, la SSA si occupa dei diritti di rappresentazione scenica, in Svizzera e all’estero, sempre in assenza di sorveglianza da parte della Confederazione. Allo stesso modo SUISSIMAGE esercita il diritto di trasmissione di opere audiovisive in televisione, nonché il diritto di riproduzione di estratti di tali opere all’interno di prodotti multimediali «offline» (http://www.suissimage.ch/fileadmin/content/pdf/3_Nutzer_Tarife/offlinef.pdf). La SUISA, infine, opera in tutto il settore della messa a disposizione online di opere musicali non teatrali senza essere assoggettata alla sorveglianza federale (il diritto di messa a disposizione non è citato nell’art. 40 cpv. 1 lett. a LDA). Circa la metà del repertorio musicale mondiale è quindi gestito in Svizzera dalla SUISA, trattandosi di distribuzione on-demand via Internet. Nell’ambito del progetto MINT, la SUISA ha fondato insieme alla società di gestione americana SESAC diverse società incaricate di gestire i diritti relativi alla musica online su base «multiterritoriale», ossia in diverse regioni contemporaneamente (https://www.suisa.ch/it/suisa/mint/mint-digital-services.html).
Queste attività delle società di gestione non sottoposte a controllo si basano esclusivamente su rapporti di diritto privato: sono gli aventi diritto, o società di gestione estere, a conferire direttamente un mandato alle società di gestione svizzere per scopi di gestione. È opportuno ricordare che queste società sono organizzazioni create dai titolari per difendere i propri diritti. Un autore, ad esempio, sarà spesso interessato a far gestire i suoi diritti da una società la cui missione è proprio quella di difenderlo, all’interno della quale eserciterà un diritto di voto, piuttosto che da un operatore che ha acquisito i diritti allo scopo di difendere i propri interessi economici.
La sorveglianza federale sulle società di gestione ha lo scopo di impedire che queste abusino della loro posizione dominante. La sorveglianza è prevista per i diritti al compenso relativi ai casi delle licenze legali, non potendo questi essere esercitati che dalle società di gestione collettiva (art. 13 cpv. 3, art. 20 cpv. 4, art. 24c cpv. 4 e art. 35 cpv. 3 LDA), situazione che conferisce a queste ultime una posizione di monopolio. La situazione non cambia allorché i diritti esclusivi sono oggetto di gestione collettiva obbligatoria (art. 22, 22a – 22c e 24b LDA). Nell’ambito delle opere musicali non teatrali, anche se non sussiste alcun obbligo, gli aventi diritto scelgono, per motivi pratici, di affidare alla SUISA i loro diritti di esecuzione, diffusione e produzione di supporti audio o audiovisivi. Di fatto, quindi, la SUISA si trova in una posizione di monopolio, e ciò giustifica l’esistenza della sorveglianza federale. Allo stesso tempo, quando le società di gestione esercitano un’attività che sottostà alle leggi del mercato e della concorrenza, non risulta giustificato l’intervento statale. Questa considerazione vale in particolare per la gestione dei diritti dei brani musicali online: si tratta infatti di un settore in cui operano diversi soggetti stranieri, anche sul territorio svizzero, e ciò previene il rischio di abuso di posizione dominante.
BUONO A SAPERSI
La sorveglianza federale sulle società di gestione ha lo scopo di impedire che queste abusino della loro posizione dominante. La sorveglianza è prevista per i diritti al compenso relativi ai casi delle licenze legali, non potendo questi essere esercitati che dalle società di gestione collettiva (art. 13 cpv. 3, art. 20 cpv. 4, art. 24c cpv. 4 e art. 35 cpv. 3 LDA), situazione che conferisce a queste ultime una posizione di monopolio. La situazione non cambia allorché i diritti esclusivi sono oggetto di gestione collettiva obbligatoria (art. 22, 22a – 22c e 24b LDA). Nell’ambito delle opere musicali non teatrali, anche se non sussiste alcun obbligo, gli aventi diritto scelgono, per motivi pratici, di affidare alla SUISA i loro diritti di esecuzione, diffusione e produzione di supporti audio o audiovisivi. Di fatto, quindi, la SUISA si trova in una posizione di monopolio, e ciò giustifica l’esistenza della sorveglianza federale. Allo stesso tempo, quando le società di gestione esercitano un’attività che sottostà alle leggi del mercato e della concorrenza, non risulta giustificato l’intervento statale. Questa considerazione vale in particolare per la gestione dei diritti dei brani musicali online: si tratta infatti di un settore in cui operano diversi soggetti stranieri, anche sul territorio svizzero, e ciò previene il rischio di abuso di posizione dominante.
FAQ
Si tratta di fatto di una gestione individuale centralizzata, ossia di un settore in cui la SSA funge da intermediario tra autori e utenti. Diversi titolari svolgono questa attività da soli, senza avvalersi dei servizi della SSA. Quest’ultima quindi non si trova in una posizione di monopolio, cosicché non è giustificato l’intervento dello Stato.