5a.1.1 Gestione per il tramite di società di gestione

Solitamente, l’autore intende ottenere un guadagno dalla creazione della sua opera. Se quindi un terzo la utilizza è tenuto a versare un compenso all’autore. Nella realtà dei fatti, tuttavia, l’utilizzo di massa delle opere (come la riproduzione, il download ecc.) fa sì che un autore o un’autrice non possa riscuotere il proprio compenso ogni volta da sé: tale operazione viene piuttosto effettuata per mezzo della c.d. gestione collettiva effettuata dalle società di gestione (cfr. ad esempio art. 20 cpv. 4 LDA). Se gli autori lo desiderano, le società di gestione si occupano, a loro nome, della gestione delle loro opere riscuotendo il compenso che spetta loro.

BUONO A SAPERSI

Società di gestione (SG) – gestione collettiva – tariffe comuni

Le SG sono unioni di titolari dei diritti d’autore originali e derivati (autori, editori e titolari dei diritti affini ecc.) che tutelano i diritti di sfruttamento individuali per gli autori e per i titolari dei diritti loro affiliati. A tale scopo, le SG stipulano con loro dei «contratti di rappresentanza» (eccone un esempio) con i quali gli autori o i titolari dei diritti cedono alle SG determinati diritti di rivendicazione nei confronti di un terzo. Allo stesso tempo, le SG stipulano con gli utilizzatori dell’opera dei «contratti di sfruttamento» che disciplinano le modalità dell’utilizzazione e il relativo compenso.

Qualora, data la grande quantità di utilizzazioni, non sia possibile una gestione individuale da parte del titolare dei diritti e, secondo le licenze legali, l’autore non sia nemmeno legittimato a operare una gestione individuale, è prevista una gestione collettiva da parte delle SG. In questi casi, gli autori e i titolari dei diritti non stipulano con le SG alcun contratto di rappresentanza: la salvaguardia dei diritti è prevista già dalla Legge. A tal fine, le SG non negoziano contratti di utilizzazione individuali con i singoli utilizzatori ma allestiscono delle regole collettive, le cosiddette tariffe (art. 46 LDA), con le associazioni che rappresentano gli utenti. Le tariffe devono essere stabilite secondo regole fisse e nel rispetto della parità di trattamento (art. 45 cpv. 2 LDA ). In modo simile ai contratti di utilizzazione, le tariffe definiscono l’entità del compenso e dell’utilizzazione consentita. Se determinate forme di utilizzazione riguardano più SG, queste devono fissare per la stessa utilizzazione dell’opera delle «tariffe comuni (TC)» e designare un organo comune per l’incasso (art. 47 LDA). Le società di gestione devono ripartire le entrate fra i loro membri secondo quanto stabilito in un regolamento di distribuzione, tenendo in considerazione il reddito di ogni opera e di ogni prestazione (art. 49 LDA).

In Svizzera ci sono cinque società di gestione: ProLitteris per la gestione delle opere testuali e d’arte visiva, SUISA per la gestione delle opere musicali (escluse quelle teatrali), SUISSIMAGE per le opere cinematografiche, la Società Svizzera degli Autori (SSA) per la gestione delle opere teatrali e audiovisive e SWISSPERFORM per la gestione dei diritti affini. Queste SG gestiscono, inter alia, i diritti che sottostanno alla sorveglianza della Confederazione ((art. 40 LDA) – e per svolgere la loro attività necessitano di un’autorizzazione dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (art. 41 segg. LDA ).

FAQ

5.1.1-1 Cosa significa «gestione collettiva»?

Si ha una gestione collettiva laddove un’opera non viene sfruttata individualmente dal singolo autore o titolare dei diritti ma la gestione viene demandata collettivamente alle società di gestione (SG): da un lato vengono tutelati collettivamente i diritti di tutti gli autori e titolari dei diritti, dall’altro vengono riscossi collettivamente i compensi di tutte le utilizzazioni corrispondenti. Un esempio di gestione collettiva è la gestione delle riproduzioni nell’ambito dell’uso privato (art. 19 in combinato disposto con l’ art. 20 LDA , concretizzato nelle tariffe comuni 8 e 9).