L’art. 62 LDA prevede diverse azioni volte a prevenire o limitare gli effetti di una violazione o a riconoscere un risarcimento.
a) Se la violazione del diritto d’autore è imminente, ma non realizzata (art. 62 cpv. 1 lett. a LDA): azione proibitiva della violazione.
Per giustificare questa azione, è necessario che il rischio di subire una violazione del diritto d’autore sia imminente e concreto; non è sufficiente una mera ipotesi astratta. Il rischio, inoltre, deve essere attuale, cioè manifestarsi fino al momento della pronuncia della sentenza (cfr. DTF 124 III 72 c. 2a). Un rischio è attuale soprattutto se l’autore della violazione ha già commesso atti simili in passato (DTF 128 III 96 c. 2e) ed è quindi plausibile che persista in tale condotta. Si riscontra un rischio di recidiva se l’imputato ha già commesso un’azione analoga e afferma (difendendosi in tribunale) di averlo fatto con diritto, oppure se non ammette l’illiceità della propria condotta (sentenza del 12.7.2012 4A_45/2012 c. 5.2.2; DTF 124 III 72). Il rischio, inoltre, è attuale anche quando vi sono chiare indicazioni che le condotte lesive del diritto d’autore si verificheranno a breve.
b) Se la violazione del diritto d’autore è già iniziata ed è in corso, occorre limitare i danni (art. 62 cpv. 1 lett. b LDA): azione di cessazione della violazione.
L’attore deve fornire le prove che la violazione è in corso, il che è più semplice da dimostrare rispetto all’esistenza del rischio per un’azione futura. Infatti, è sufficiente dimostrare attraverso documenti o testimoni che la violazione è ancora in corso. Per esempio, il fatto che un sito web (o il provider che ospita il sito web) utilizza alcune immagini in violazione del diritto d’autore.
c) Se il titolare dei diritti sospetta o constata una violazione, ma ha bisogno di prove per impedire o far cessare la violazione del diritto d’autore (art. 62 cpv. 1 lett. c LDA): azione per la fornitura di informazioni.
L’avente diritto può avere bisogno di tali informazioni per difendere i propri diritti o calcolare i danni subiti. Risulta coinvolto chiunque sia entrato in possesso degli oggetti contesi.
FAQ
Chi subisce o rischia di subire una violazione del suo diritto d’autore può chiedere al giudice di proibire una violazione imminente (cioè chiedere che il giudice disponga l’astensione da una certa condotta). Si tratta in questo caso di un’azione proibitiva della violazione (art. 62, al. 1 lit. a LDA).
È necessario che il rischio di subire una violazione del diritto d’autore sia imminente. Il rischio in questione deve essere concreto (non è sufficiente una mera ipotesi astratta) e attuale (deve sussistere fino al momento della pronuncia della sentenza).
Il rischio è attuale anche se vi sono chiare indicazioni che la violazione del diritto d’autore sarà commessa entro un breve periodo di tempo.
Chi subisce o rischia di subire una violazione del suo diritto d’autore ha il diritto di esigere che il tribunale faccia cessare tale violazione ( azione di cessazione della violazione , art. 62, al. 1, let. b LDA). ). Il richiedente deve fornire le prove che la violazione è in corso. In particolare dovrà fornire prove documentali o portare testimoni che possano attestare la violazione in corso.
Il titolare deve fornire al giudice una prova della violazione in corso (documenti, testimoni) per far cessare la violazione dei propri diritti ( azione di cessazione della violazione ,art. 62, al. 1, let. b LDA). ). Se necessario, si ha il diritto di chiedere che il giudice ingiunga alla controparte di fornire informazioni ( azione per la fornitura di informazioni , art. 62, al. 1, let. c LDA).
Una richiesta di informazioni (art. 62, al. 1, let. c LDA ) può essere presentata quando si rivela necessaria per tutelare i diritti dell’attore, per accertare la violazione dei diritti o la relativa portata, o per calcolare i danni subiti.