6.1.3 Confisca di esemplari
Qualora il giudice, in seguito a un’azione avviata dal richiedente, constati che sono stati fabbricati oggetti in violazione del diritto d’autore, questi può ordinarne la confisca, la realizzazione o la distruzione (art. 63 LDA) degli stessi e dell’attrezzatura utilizzata per realizzare i prodotti contraffatti.
Potrebbe trattarsi, per esempio, delle apparecchiature di stampa o del disco rigido di un computer che contiene file illeciti. Sono escluse dall’applicazione di questa regola le opere architettoniche già realizzate (art. 63 cpv. 2 LDA, art. 72 LDA). La distruzione di opere architettoniche già realizzate è infatti considerata un provvedimento sproporzionato (cfr. sentenza del TF 4A_341/2008 del 20 gennaio 2009 cons. 3.5).