I provvedimenti cautelari di diritto civile (art. 65 LDA) hanno lo scopo di garantire una protezione provvisoria in un caso giudiziario fino alla decisione definitiva. Questi provvedimenti vengono attuati perché l’attuazione dei diritti da parte di un soggetto che viene leso o rischia di essere leso può rappresentare una questione delicata, soprattutto alla luce dei tempi richiesti dai procedimenti ordinari.
Per esempio, al termine di una procedura decisionale, la protezione auspicata potrebbe divenire irrilevante, perché l’imputato ha distrutto le prove. Se non si interviene rapidamente per garantire la conservazione delle prove, vi è quindi il rischio di subire un danno difficilmente riparabile.
In generale, l’imputato deve essere ascoltato prima che il giudice decida; ma in casi di particolare urgenza, in particolare se esiste il rischio che l’esecuzione della decisione venga vanificata, il giudice può orinare immediatamente un provvedimento cautelare, senza ascoltare prima l’imputato (art. 265 CPC).
Un provvedimento cautelare può essere richiesto alle seguenti condizioni:
- Urgenza
Un provvedimento cautelare può essere disposto solo se non è possibile attendere fino alla decisione del giudice. La parte richiedente deve agire immediatamente se vuole beneficiare di un provvedimento cautelare. Se invece la parte richiedente esita, c’è il rischio che la Corte interpreti il suo comportamento come un abuso di diritti e non conceda il provvedimento. Per esempio: il richiedente ha aspettato troppo tempo, per cui avrebbe potuto avviare un’azione civile ordinaria prima di subire il presunto danno.
- Verosimiglianza di un danno difficilmente riparabile
Nel momento in cui il richiedente fa richiesta di un provvedimento cautelare non è tenuto a presentare prove della violazione dei suoi diritti; spesso, infatti, a questo punto non è ancora in grado di farlo. Pertanto, la legge prevede solo che il richiedente renda verosimile che ha subito la violazione di un diritto (p.es.: del diritto d’autore) o che rischia di subirne una, e che la violazione gli arreca un danno che non può essere facilmente riparato.
Un provvedimento cautelare può essere richiesto per i seguenti scopi (art. 65 LDA):
- per garantire la conservazione delle prove;
- per accertare la provenienza degli oggetti prodotti o messi in circolazione illecitamente;
- per salvaguardare lo stato di fatto;
- per eseguire a titolo provvisorio ingiunzioni o rimedi.
Gli scopi previsti dall’art. 65 LDA non sono da ritenersi esaustivi, in quanto una richiesta cautelare può avere come oggetto:
- il sequestro di copie di opere;
- un’ispezione realizzata da un perito;
- una domanda volta alla redazione di un inventario;
- la raccolta di informazioni e dati per accertare l’origine, la quantità e i destinatari degli oggetti contesi;
- l’impedimento dell’utilizzazione, produzione, immissione in commercio di opere contraffatte;
- il sequestro delle copie contraffatte e delle attrezzature di produzione.
Il giudice può quindi disporre il sequestro e la confisca di documenti o campioni per conservare il materiale probatorio prima o durante un processo per violazione del diritto d’autore, o per impedire (momentaneamente) l’utilizzazione illecita di un’opera che danneggerebbe il titolare dei diritti d’autore.
Le misure precauzionali devono essere in grado di prevenire o cessare le violazioni (art. 262 CPC) e devono rispettare il principio di proporzionalità. Vale a dire, il giudice può solo ordinare le misure necessarie e adeguate all’obiettivo perseguito e limitare il meno possibile i diritti dell’altra parte.
TENERE PRESENTE
Quando si tratta soltanto di preservare i diritti pecuniari del richiedente prima di una procedura decisionale, piuttosto che bloccare una presunta utilizzazione illecita di un’opera tramite un divieto o una cessazione, il giudice può ordinare alla controparte di fornire adeguate garanzie per la protezione dei diritti (cfr. art. 261 cpv. 2 CPC). ).
BUONO A SAPERSI
Se c’è il rischio che la controparte nasconda prodotti contraffatti che si sospetta che possieda nel contesto di un procedimento giudiziario, la parte che si dichiara lesa può chiedere al giudice di disporre il sequestro delle merci prima dell’audizione.
Non è sufficiente sostenere che un’opera sia stata utilizzata illecitamente e che tale utilizzazione rischia di provocare una grave perdita pecuniaria o un danno alla reputazione. Occorre rendere verosimili i fatti e le conseguenze che si presentano, producendo gli elementi di prova dinanzi al giudice. Le dichiarazioni scritte spontaneamente da testimoni o le perizie private possono essere utili per rendere verosimili le proprie rivendicazioni, ma dovranno poi essere sottoposte a una verifica approfondita.
Se dopo la procedura riguardante i provvedimenti cautelari in procedura sommaria la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna al richiedente un termine per la presentazione della domanda, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà se il termine non viene rispettato.
Questo non si applica se la procedura sommaria mira unicamente a richiedere prove a titolo cautelare ai sensi dell’ art. 158 CPC.
In questo caso si tratterà semplicemente di assumere una prova, ad esempio chiedendo una perizia, qualora la parte richiedente può dimostrare che le prove sono esposte a pericolo o che sussiste un interesse degno di protezione.
Ai sensi dell’art. 158 CPC, il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare quando la legge autorizza una parte a richiederla o quando il richiedente rende verosimile che i mezzi di prova sono esposti a pericolo o che sussiste un interesse degno di protezione. Per esempio, se c’è il rischio che degli esemplari o dei prodotti contraffatti vengano distrutti prima o durante una procedura ordinaria, il richiedente può chiedere al giudice una perizia per determinare immediatamente il carattere illecito degli oggetti contesi.
FAQ
Lo scopo dei provvedimenti cautelari (art. 65 LDA) ) è la protezione provvisoria in un procedimento giudiziario. La legge prevede che i provvedimenti cautelari si possano richiedere prima di una procedura decisionale al fine di accertare una violazione e valutarne la portata (ispezione da parte di un perito, richiesta di informazioni ecc.), o di far cessare una violazione e limitare in tal modo il danno subito (sequestro delle copie contraffatte, delle attrezzature di produzione). I provvedimenti cautelari possono essere richiesti per assicurare le prove, per accertare la provenienza degli oggetti prodotti o messi in circolazione illecitamente, per salvaguardare lo stato di fatto, o per assicurare a titolo provvisorio l’esecuzione di ingiunzioni o rimedi.
I provvedimenti cautelari devono essere oggetto di un’audizione preliminare della controparte. Tuttavia, in caso di particolare urgenza, in particolare se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte.
Nello specifico caso dei provvedimenti cautelari bisogna distinguere tra procedura decisionale e procedura sommaria . Nel primo caso, la parte richiedente deve fornire tutte le prove a sostegno dei suoi diritti. Nell’ambito dei provvedimenti cautelari in procedura sommaria è invece sufficiente rendere verosimili i diritti. In ogni caso, una semplice dichiarazione della parte lesa non è mai sufficiente.
Normalmente il materiale probatorio in procedura sommaria viene presentato mediante documenti.
In questo tipo di procedura particolare sono ammessi anche altri mezzi di prova purché non ritardino considerevolmente il corso della procedura.
Occorre rendere verosimili i fatti e le conseguenze che si affermano fornendo al giudice i documenti necessari. Le dichiarazioni scritte spontaneamente da testimoni o le perizie private possono essere utili per rendere verosimili le proprie rivendicazioni, ma dovranno poi essere verificate.
Il richiedente deve agire nel minor tempo possibile. Qualora tardasse, rischia di essere sospettato in un secondo momento di abuso di diritto.
Se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all’istante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine. Questo requisito non si applica se la procedura sommaria mira unicamente a richiedere prove a titolo cautelare (art. 158 CPC).