Diverse interpretazioni della Convenzione di Berna

BUONO A SAPERSI

L’articolo 5 della Convenzione di Berna prevede che ogni Stato firmatario si impegni a concedere sul proprio territorio, ai cittadini degli altri Stati firmatari, gli stessi diritti che garantisce ai propri cittadini (art. 5.1); inoltre, la protezione in questione si basa esclusivamente sulle norme del territorio per il quale viene chiesta, indipendentemente dall’esistenza della protezione nello Stato d’origine dell’opera (Arti. 5.2). L’interpretazione di questa clausola non è omogenea in dottrina:

  • Per alcuni, infatti, può essere interpretata come affermazione del principio della lex loci del diritto d’autore e comportare quindi l’applicazione del diritto d’autore dello Stato sul cui territorio l’opera viene utilizzata (e per la quale si rivendica la protezione);
  • Per un’altra parte della dottrina, invece, si tratta di una clausola relativa alle condizioni degli stranieri e deve comportare segnatamente:
    • l’applicazione del principio della reciprocità: le opere create nello Stato A da una persona di nazionalità B saranno protette dal diritto d’autore se lo Stato B prevede protezione, sul suo territorio, per le opere dei cittadini dello Stato A;
    • l’applicazione del diritto internazionale privato nazionale: in caso di conflitti di leggi sul territorio dello Stato A, quest’ultimo applicherà il suo diritto internazionale privato, e ciò porterà all’applicazione delle norme dello Stato d’origine dell’opera, oppure alle norme dello Stato A.

Legislatori e giudici di ogni Stato si sono schierati per una o per l’altra posizione.

Si può ritrovare un esempio dell’influenza delle convenzioni internazionali sulla questione del diritto applicabile in due sentenze del 10 aprile 2013 (ricorso n. 11-12.508 e 11-12.509) della Cour de Cassation francese. Il caso in questione riguarda un reporter-cameraman che era stato assunto nel 1978 da una società statunitense e assegnato alla filiale francese a partire dal 1993. In seguito al licenziamento nel 2004, egli ha accusato l’ex datore di lavoro di aver violato i suoi diritti d’autore. I tribunali delle istanze inferiori hanno interpretato il diritto internazionale privato stabilendo che questo comportava l’applicabilità delle norme del Paese d’origine dell’opera, ossia gli Stati Uniti. Occorre rilevare, però, che secondo la legge degli Stati Uniti i diritti d’autore relativi a un’opera creata nel contesto di un rapporto di lavoro appartengono al datore di lavoro, cosicché il cameraman non avrebbe più potuto far valere alcuna rivendicazione. Secondo la Cour de Cassation, invece, l’articolo 5.2 della Convenzione di Berna fa riferimento anche alla creazione dell’opera, cosicché la controversia doveva essere retta dal diritto nazionale (francese, in quel caso). Poiché il diritto d’autore francese non prevede alcuna assegnazione automatica al datore di lavoro dei diritti sull’opera di un dipendente, la Cour de Cassation ha pertanto privilegiato in definitiva la posizione del cameraman.