4. QUALI… diritti sull’opera sono protetti?
L’autrice e l’autore possono «decidere le sorti» delle loro opere.
Nella legge sul diritto d’autore, tale principio è sancito dall’art. 9 cpv. 1 LDA. Secondo tale disciplina, gli autori acquisiscono un «diritto esclusivo sulla propria opera», ossia un diritto che può essere fatto valere nei confronti di tutte le persone (in modo simile a un diritto di proprietà) a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto giuridico (per esempio, di natura contrattuale o di diritto del lavoro) con l’autore o l’autrice.
Tale diritto esclusivo conferisce agli autori due tipi di diritti (o statuti giuridici):
⇨ il diritto morale e
⇨ il diritto patrimoniale.
Questi statuti giuridici conferiscono agli autori tutta una serie di titoli e diritti. Nella prassi, questa distinzione è importante soprattutto quando si tratta di definire se gli autori possono trasferire i loro diritti d’autore ad altri. Il diritto morale non può essere trasferito. I diritti patrimoniali, invece, possono essere trasferiti ad altri.