L’espressione contenuta nell’ art. 19 cpv. 1 lett. b LDA «utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi» non contribuisce a chiarire chi di preciso possa usufruire dei privilegi della disposizione restrittiva dell’uso privato a fini didattici. Nella cerchia di persone rientrano effettivamente non soltanto i docenti e gli allievi della classe. Secondo la tariffa comune 7, rientrano nell’utilizzazione a fini didattici anche tutti gli alunni, gli studenti universitari, gli insegnanti, i docenti, gli incaricati di corsi – di tutti i livelli scolastici di istituti d’insegnamento pubblici e privati – come pure il personale di scuole e istituzioni formative, gli assistenti, i collaboratori scientifici e non, comprese le biblioteche che fanno parte degli istituti di formazione.
In un’ottica moderna, inoltre, non si può tralasciare che oggigiorno i «fini didattici» vengono assolti anche al di fuori delle aule. Va quindi intesa ogni forma di incontro tra un docente e i suoi allievi che avvenga nel quadro del piano didattico, senza escludere nemmeno lo svolgimento dei compiti per casa, lezioni online, seminari ecc. L’utilizzo comprende qualsiasi utilizzazione di opere come libri, immagini, film e video, brani musicali e trasmissioni radiotelevisive. Le forme di utilizzo ammesse comprendono, ad esempio, le attività di presentazione, registrazione, adattamento, copia su carta, archiviazione elettronica, scansione, messa a disposizione su una rete interna (piattaforma online interna), rappresentazione, salvataggio su reti interne, CD, DVD ecc. L’estensione della riproduzione varia comunque a seconda del tipo di opera.