Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 lett. b LDA, l’autore ha il diritto esclusivo di «offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell’opera». Pertanto, l’autore ha il diritto di decidere se e quando distribuire l’opera al pubblico. Il diritto di messa in circolazione comprende qualsiasi atto di disposizione (alienazione o trasferimento del possesso) relativo a un esemplare di un’opera (Cherpillod I. in: de Werra/Guilliéron (ed.), CoRo, Propriété intellectuelle, pag. 85).
Nel contesto dei social media, si pone la questione di determinare se la trasmissione di un’opera in rete, che potrebbe portare ad esempio alla creazione di una copia locale temporanea durante la consultazione di una pagina Internet, o al download dell’opera su un supporto più durevole, rappresenti un caso di messa in circolazione (Cherpillod I. in: de Werra/Guilliéron (ed.), CoRo, Propriété intellectuelle, pag. 86).
Al momento è difficile offrire una risposta a questa domanda, perché sull’argomento la dottrina è divisa. A seguito dell’introduzione esplicita del diritto di messa a disposizione con la revisione del 2007, alcuni autori ritengono che il diritto di messa in circolazione riguardi soltanto le copie fisiche. Secondo questa interpretazione, le varie forme di comunicazione derivanti dal funzionamento di una rete informatica non costituiscono casi di messa in circolazione, ma singoli casi di messa a disposizione che comprendono anche la messa in circolazione (Cherpillod I. in: de Werra/Guilliéron (ed.), CoRo, Propriété intellectuelle, pag. 86). In altre parole, l’utente che mette online un video, ad esempio, non sta mettendo in circolazione un esemplare dell’opera. È tuttavia innegabile che possano trovare applicazione altri diritti esclusivi, come la messa a disposizione o la riproduzione (Rebetez M., Internet, les réseaux sociaux et le droit d’auteur, pag. 61).
Altri autori, invece, partono dall’idea che la messa a disposizione e la messa in circolazione siano due attività distinte. Secondo questa valutazione, mettere online un’opera sui social media e permettere così a terzi di consultarla on-demand equivale a una proposta dell’opera al pubblico, e quindi a una violazione del diritto di messa in circolazione.
BUONO A SAPERSI
Determinare se la trasmissione di un’opera sui social media violi o meno il diritto di messa in circolazione ha scarsa importanza all’atto pratico. Se anche si ritenesse, infatti, che il diritto di messa in circolazione riguarda solo gli esemplari fisici, la trasmissione dell’opera comporterà sempre una riproduzione o una messa a disposizione, e in entrambi i casi è necessario il consenso dell’autore.