Se i lavoratori operano in un settore in cui si realizzano regolarmente opere creative (per esempio, nell’ambito dei media, in ambito giuridico, in ambito artistico), nel contratto di lavoro si possono includere accordi speciali. Tuttavia, non sempre viene stabilito chiaramente, e a volte non viene messo neppure per iscritto, se i diritti d’autore vengono trasferiti e/o in quale misura. I lavoratori possono, per esempio, concedere soltanto licenze o soltanto diritti limitati.
Se nel contratto di lavoro non sono state fissate regole di alcun genere o sono state fissate regole non chiare, bisogna considerare lo scopo del contratto di lavoro: il contratto di lavoro comprende tacitamente il trasferimento dei diritti d’autore al datore di lavoro se stabilisce specificamente come compito dei lavoratori la creazione di una o più opere per il datore di lavoro. Il trasferimento riguarda in tal caso i diritti necessari per adempiere allo scopo del contratto.
Esiste soltanto un ambito nel quale la legge sul diritto d’autore stessa stabilisce espressamente che i diritti relativi a un’opera passano al datore di lavoro: quando nell’esercizio delle loro attività di servizio e nell’adempimento degli obblighi contrattuali i lavoratori sviluppano un programma informatico (art. 17 LDA).