Sia nel caso dell’affitto (stipulazione di un contratto di locazione, art. 253 CO) che in quello del prestito (stipulazione di un contratto di comodato, art. 305 CO), a una terza persona viene concessa in uso una cosa con obbligo di restituzione. La differenza sostanziale risiede nel fatto che la locazione prevede il pagamento di un corrispettivo per la cosa, mentre il comodato è a titolo gratuito.