Atto “per mestiere”

BUONO A SAPERSI

Secondo il Tribunale federale, una persona agisce “per mestiere” in base al tempo e alle risorse che dedica ai suoi atti criminali, alla frequenza degli atti in un determinato periodo, ai profitti auspicati od ottenuti, e se esercita tale attività illecita come professione, anche se secondaria; è necessario che l’autore dell’atto illecito miri a ottenere dei profitti relativamente regolari che rappresentino un contributo significativo al finanziamento del suo stile di vita e che quindi, in certo modo, si sia affermato nel crimine (cfr. DTF 129 IV 253).

Se, per esempio, si dedica parecchio tempo allo sfruttamento di un sito web che consente di scaricare in modo illecito opere protette dal diritto d’autore e se ne ottengono dei profitti, ciò rientra nei casi delle azioni compiute “per mestiere” (cfr. decisione del Tribunale federale del 07.02.2011, inc. 6B_757/2010). In caso di infrazione commessa per mestiere, è prevista una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Alla pena detentiva viene aggiunta una pena pecuniaria.