Nelle banche dati si raccolgono dati o altre informazioni che vengono disposti metodicamente o sistematicamente e resi poi accessibili per mezzo di strumenti elettronici. Secondo il diritto d’autore svizzero, le banche dati rientrano nella categoria delle collezioni. Secondo quanto previsto dall’art. 4 cpv. 1 LDA , queste sono protette se costituiscono creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale per la scelta o la disposizione del contenuto. La scelta e la composizione dei dati, quindi, devono essere creative e originali (esempi: la presente banca dati sui contenuti del diritto d’autore o il catalogo digitale di una biblioteca che viene selezionato da bibliotecari scientifici secondo criteri specifici e arricchito di parole chiave, il che richiede una prestazione intellettuale e un certo grado di originalità). Se i dati della banca dati vengono, invece, inseriti seguendo semplicemente un ordine logico, regole consuetudinarie (del settore) o schemi predefiniti, manca il carattere originale, quindi la banca dati non è protetta dal diritto d’autore (ad esempio una banca dati contenente informazioni che, per legge, vanno fornite sui medicamenti, cfr. a tale riguardo Presidenza del Tribunale civile di Basilea Città del 20 gennaio 2004, in sic! 2004, 490 segg.).