In base all’ art. 3 cpv. 4 LDA «è salva la protezione delle opere utilizzate». Se l’opera originale è protetta dal diritto d’autore, rimane protetta anche se funge da punto di partenza per un’opera di seconda mano. Ciò significa che, per produrre un’opera di seconda mano, è necessario ricevere il consenso dell’autore dell’opera originale.
Esempio: Un’assistente desidera elaborare e aggiornare vecchie dispense del docente, e per farlo ha bisogno del consenso del docente stesso.
Inoltre, per gli utilizzatori dell’opera che intendono usare l’opera di seconda mano, ciò significa che devono ricevere il consenso sia dagli autori dell’opera originale sia dagli autori dell’opera di seconda mano.
Esempio (legato a quello precedente): Gli studenti vogliono scansionare e pubblicare in Internet le dispense aggiornate. In questo caso occorre chiedere il consenso sia al docente sia all’assistente.
In mancanza di questi consensi potrebbe esserci una violazione, in particolare, del diritto di modifica degli autori (originali) ex art. 11 cpv. 1 lett. a LDA e dei diritti di sfruttamento degli autori ex art. 10 LDA , a meno che non si tratti di un caso di uso privato.