Se terzi hanno acquistato la proprietà (art. 641 CC) di un’opera protetta (per esempio, qualcuno ha acquistato un quadro dell’artista X), essi sono sì diventati proprietari dell’opera ma non possono farne ciò che vogliono Sono legati a determinate regolamentazioni del diritto d’autore:
- Alla mancanza di legame fra proprietà e diritto d’autore (art. 16 cpv. 3 LDA ): il diritto di proprietà non conferisce ai proprietari il diritto di apportare delle modifiche all’opera (art. 16 cpv. 3 LDA) perché il diritto all’integrità dell’opera è un diritto morale e richiede il consenso dell’autore o dell’autrice. Tuttavia, la legge sul diritto d’autore stabilisce un caso particolare per le opere architettoniche: «le opere architettoniche realizzate possono essere modificate dal proprietario» (art. 12 cpv. 3 LDA ). Pertanto, qualora vi sia la necessità di risanare il tetto di una parte di un edificio scolastico da lui concepito, un architetto non può, per esempio, parlare di violazione dell’integrità dell’opera e quindi di lesione del suo diritto morale (DTF 117 II 466). Ciononostante, l’autore o l’autrice può opporsi a qualsiasi alterazione dell’opera che leda la sua personalità.
- Al diritto di accesso per gli autori (art. 14 cpv. 1 LDA ). chi ha in proprietà un esemplare dell’opera (art. 641 CC) o lo possiede (art. 919 segg. CC ) deve renderlo accessibile all’autore a determinate condizioni.
- Al divieto di distruzione (art. 15 cpv. 1 LDA): i proprietari di opere di cui esiste un solo esemplare non possono distruggerle senza prima proporre all’autore o all’autrice di riprenderle.