La produzione di opere audiovisive e multimediali vede spesso il coinvolgimento creativo di diverse persone (regista, sceneggiatrice, cameraman, montatrice, fonico, produttore ecc.). In assenza di accordi diversi tra le persone coinvolte, nel diritto d’autore vi è solitamente coautorialità (art. 7 LDA). La situazione è leggermente diversa per la colonna sonora, poiché occorre distinguere se i brani utilizzati nel film siano stati composti già prima che il film fosse prodotto oppure appositamente per il film. Soltanto in quest’ultimo caso si può parlare di coautorialità. Nel primo caso, infatti, è soltanto il compositore a mantenere il proprio diritto d’autore originario.
Oltre a ciò, se per un’opera audiovisiva o multimediale si utilizza un’opera preesistente come un romanzo da trasporre sul grande schermo o un film su cui basare del materiale didattico multimediale, si può verificare un caso di opera di seconda mano (art. 3 LDA). Ciò vale anche per la colonna sonora se si tratta di composizioni realizzate indipendentemente da un film ma adattate per il film stesso.