2.2.2 Opere musicali e acustiche

Secondo quanto previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. b LDA, le opere musicali (opere audio, melodie ecc.) e altre opere acustiche possono godere della protezione ai sensi del diritto d’autore se, conformemente all’art. 2 cpv. 1 LDA, costituiscono creazioni dell’ingegno dal carattere originale e percepibili attraverso i sensi. Il requisito dell’originalità, d’altro canto, non è particolarmente stringente, a meno che non si tratti di banali sequenze di suoni come scale musicali, accordi ecc. Anche solo parti di un’opera musicale o acustica possono essere protette dal diritto d’autore. Parti di componimenti musicali possono essere, ad esempio, le melodie, da intendersi come sequenze di suoni caratteristiche e, di per sé, concluse che vengono percepite come un’unità musicale indipendente; nella maggior parte dei casi soddisfano il requisito dell’originalità e sono, quindi, protette dal diritto d’autore. Il motivo musicale invece − che è la più piccola unità musicale portatrice di significato e può essere composta anche da due soli suoni − risulta, in genere, privo di sufficiente originalità, pertanto non può rivendicare la protezione ai sensi del diritto d’autore.

Per stabilire se un’opera acustica può essere classificata come opera non sono assolutamente determinanti la durata o la quantità di suoni che contiene. Non è nemmeno necessario che l’opera musicale sia trascritta in note: è sufficiente che sia percepibile acusticamente – e basta, ad esempio, che una musicista di strada improvvisi una melodia.

TENERE PRESENTE

Assenza di protezione per stile musicale, teoria della musica ecc.

Esattamente come l’ idea o il pensiero non sono protetti dal diritto d’autore in quanto talima solo se riversati in una forma percepibile attraverso i sensi, nemmeno uno specifico stile musicale (ad esempio blues, classica, jazz, techno ecc.) o una teoria della musica costituiscono, di per sé, opere protette. Ciò significa che anche un nuovo stile musicale può essere ripreso e anche sviluppato da altri, senza che sia necessario ottenere alcuna forma di consenso (cfr. a tale riguardo una sentenza del Tribunale federale un po’ datata ma chiarissima: DTF 70 II 57 segg.).

Pura interpretazione di brani musicali da parte di musicisti, cantanti ecc.

Una rappresentazione musicale, un concerto o altre esecuzioni di opere musicali già esistenti non costituiscono, in linea di principio, opere protette ai sensi dell’ art. 2 cpv. 2 lett. b LDA , in quanto manca il necessario carattere dell’originalità. Per semplificare: chi canta una canzone seguendo le note lo fa, in genere, come farebbe anche chiunque altro. Nel singolo caso può, tuttavia, succedere che l’interpretazione di un’opera musicale sia così unica e caratteristica dell’interprete da presentare un grado sufficiente di originalità. Si tratta, in questi casi, di un’elaborazione di un’opera originale (opera di seconda mano, art. 3 LDA).

Detto questo, anche se le prestazioni di cantanti, orchestre, musicisti, direttori, fonici ecc. che rappresentano o interpretano un’opera non rientrano nell’ambito dell’ art. 2 cpv. 2 lett. b LDA per mancanza di originalità, non sono prive di qualsiasi forma di protezione giuridica. Ai sensi dell’ art. 33 segg. LDA , gli artisti interpreti godono della protezione dei diritti affini. Da un lato, questa protezione dà loro il diritto di decidere chi possa registrare la loro prestazione, farla vedere o udire altrove, ritrasmetterla o riprodurla (art. 33 cpv. 2 LDA) ). Dall’altro lato, gli artisti interpreti ottengono dai diritti affini il diritto a ricevere un compenso (art. 35 LDA). Inoltre, i diritti affini garantiscono agli artisti interpreti anche un diritto della personalità, ossia il diritto al riconoscimento della loro qualità di interpreti (art. 33a LDA). Come avviene per la protezione ai sensi del diritto d’autore, anche la protezione dei diritti affini è valida soltanto per un determinato periodo di tempo: 50 anni dall’esecuzione della prestazione (art. 39 LDA ). Si tratta di un periodo un po’ più breve rispetto alla durata della protezione ai sensi del diritto d’autore, che è di 70 anni dalla creazione dell’opera (art. 29 segg. LDA ).

Trascrizione grafica di brani musicali (spartiti e partiture).

Non rientrano in quanto disposto dall’ art. 2 cpv. 2 lett. b LDA le trascrizioni grafiche di spartiti e partiture. A parte le eccezioni, le trascrizioni in quanto tali non sono protette dal diritto d’autore poiché sono la semplice forma di comunicazione del brano musicale (eventualmente protetto). In relazione alla riproduzione di spartiti e partiture occorre tuttavia notare che, se il brano musicale stesso è protetto dal diritto d’autore, non è possibile riprodurre le relative trascrizioni, oppure soltanto a determinate condizioni.

FAQ

2.2.2-1 Dal punto di vista giuridico è permesso creare un remix (rielaborazione di un brano musicale, p.es. modificando la frequenza dei bassi o aggiungendo nuove melodie o strumenti) di opere musicali altrui? Il remix è protetto dal diritto d’autore?

Si, ma soltanto con il consenso dei relativi titolari dei diritti. A seconda dei casi può trattarsi dell’autore o della casa editrice che detiene i diritti sull’opera, della casa discografica che detiene i diritti sulla registrazione, dell’azienda dei supporti audio, di eventuali compositori che hanno collaborato all’opera ecc.

Il remix stesso, in quanto opera di seconda mano (art. 3 LDA), è protetto dal diritto d’autore se rappresenta una creazione dell’ingegno dal carattere originale e percepibile attraverso i sensi , ai sensi dell’ art. 2 cpv. 1 LDA .

2.2.2-2 Il campionamento (utilizzo di sequenze di suoni tratte da brani musicali precedenti e noti per produrre brani musicali nuovi) è sempre e comunque ammesso?

n linea di principio serve, in realtà, il consenso del titolare dei diritti del brano musicale originale (compositore, casa discografica o azienda dei supporti audio ecc.). Anche le sequenze di suoni e melodie possono essere parti di brani musicali protette dal diritto d’autore se soddisfano i requisiti di cui all’art. 2 cpv. 1 LDA (creazioni dell’ingegno dal carattere originale e percepibili attraverso i sensi). Questo dovrebbe essere proprio il caso dei campionamenti, poiché si utilizzano melodie o sequenze di suoni di brani musicali che caratterizzano proprio i brani in questione e che dovrebbero essere riconosciuti da chiunque, dopo che sono stati campionati.

Tuttavia, in una sentenza del 31.5.2016 (rif. 1 BvR 1585/13), la Corte costituzionale tedesca ha ritenuto accettabile il campionamento senza il consenso degli autori, facendo riferimento alla libertà di espressione artistica sancita dalla Costituzione.

Per i campionamenti prodotti in Svizzera è consigliabile, per precauzione, ottenere comunque il consenso dei titolari dei diritti.