3.4 Altri titolari dei diritti
Gli autori possono trasferire del tutto o in parte a un’altra persona il loro diritto d’autore. Questo principio è sancito dall’art. 16 cpv. 1 LDA. Per quanto semplice possa apparire, sono stati comunque fissati dei limiti al trasferimento:
Il diritto d’autore assegna agli autori il cosiddetto diritto morale dell’autore e il diritto patrimoniale. Soltanto il diritto patrimoniale è trasferibile; il diritto morale dell’autore spetta personalmente agli autori e non può pertanto essere trasferito.
Il diritto patrimoniale è il diritto esclusivo degli autori di decidere se, quando e come la loro opera sarà utilizzata (art. 10 cpv. 1 LDA). Esso comprende tutte le utilizzazioni dell’opera elencate come esempi dall’art. 10 cpv. 2 LDA, in particolare il diritto di riproduzione e il diritto di distribuzione.
Questi sono dunque i diritti che gli autori possono trasferire. La persona che acquisisce il diritto, tuttavia, non diventa autrice dell’opera. Essa diventa soltanto titolare del diritto e acquisisce un cosiddetto diritto d’autore derivato.
La persona titolare del diritto acquisisce questo diritto come diritto esclusivo. Essa può dunque far valere il diritto acquisito nei confronti di chiunque, può, per esempio, difendersi contro le violazioni del diritto d’autore di estranei; inoltre può trasferire ad altri il diritto acquisito oppure distribuire licenze.
È importante sottolineare che questo effetto esclusivo vale anche nei confronti dell’autore originario, il quale quindi non può più esercitare i diritti che ha trasferito a un’altra persona.
TUTTAVIA, anche dopo aver trasferito i diritti, gli autori rimangono autori. Questo aspetto è importante in particolare per il diritto di citazione, altrimenti gli autori non potrebbero venire citati, sebbene questa possibilità sia prevista dalla legge. Gli autori possono quindi continuare a far valere i loro diritti morali.
Un’autrice che abbia trasferito il diritto di riproduzione e di distribuzione della sua opera alla casa editrice, può continuare ad avvalersi del diritto morale per il riconoscimento della qualità d’autore (art. 9 LDA) e decidere se e come intende essere designata sulla sua opera.
Se gli autori non intendono rinunciare alla loro posizione giuridica, essi possono, tramite contratto, accordare ad altri solo i diritti di godimento (licenze) relativi alla loro opera, senza trasferire i diritti d’autore. Le altre persone acquisiscono soltanto il diritto di utilizzare l’opera in alcune determinate modalità, senza che gli autori rinuncino ai loro diritti (eccezione: licenza esclusiva).
Nella sua forma di diritto patrimoniale, il diritto d’autore può essere trasferito in molti modi: se infatti è possibile concordare un trasferimento completo dell’intero diritto patrimoniale, gli autori hanno però anche la possibilità di trasferire i loro diritti patrimoniali soltanto in parte. Per esempio, è possibile delimitare la possibilità di utilizzazione dell’opera (per esempio, un autore può concedere il diritto alla riproduzione di un romanzo ma vietare che venga letto ad alta voce per una trasmissione radiofonica); si possono stabilire il luogo e il momento in cui è possibile utilizzarla (per esempio, si può consentire la distribuzione di un’opera soltanto in Svizzera o soltanto per un determinato periodo di tempo). Gli autori possono trasferire i diritti d’autore persino quando hanno già concesso ad altre persone i diritti di godimento o le licenze, se questi diritti di godimento non sono stati concessi in esclusiva.
Bisogna distinguere tra il trasferimento dei diritti relativi all’opera dal trasferimento dell’opera stessa o di un esemplare dell’opera. Il trasferimento della proprietà non comprende il diritto dell’autore di decidere se, quando e come l’opera può essere utilizzata, neppure quando si tratta di un’opera originale (art. 16 cpv. 3 LDA).
Per esempio, una pittrice regala un quadro a un’amica. Questa è, di conseguenza, la nuova proprietaria dell’opera. L’amica può utilizzare il quadro come oggetto (per esempio, appenderlo a una parete a casa sua). Essa può anche rivendere o regalare o diffondere in qualsiasi modo l’opera (art. 12 cpv. 1 LDA). Ciò non significa però che l’amica detenga i diritti d’autore sul quadro. Di conseguenza, senza l’esplicito consenso della pittrice non può, per esempio, creare alcuna copia del quadro (eccetto che per il suo uso privato), modificarlo o inserirlo in un’altra opera.
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