Se gli autori non intendono rinunciare ai loro diritti d’autore attraverso il trasferimento ad altre persone, essi possono, tramite contratto (contratto di licenza), concedere ad altre persone i diritti di godimento (licenze) sull’opera. Gli utilizzatori (licenziatari) non acquisiscono alcun diritto esclusivo, essi acquisiscono unicamente l’autorizzazione dell’autore a utilizzare i suoi diritti in un determinato modo. I licenziatari non rivestono per l’appunto la posizione giuridica di un autore (diversamente dal caso del trasferimento dei diritti d’autore). In particolare, il diritto di godimento concesso non può essere trasferito a terzi, a meno che non venga autorizzata una sublicenza. In linea di principio, gli autori possono concedere ulteriori licenze sulle loro opere anche ad altre persone se al licenziatario non è stata concessa una licenza esclusiva.
Tipi di licenze:
- Licenza esclusiva e sublicenza
L’autore e l’utilizzatore possono strutturare la licenza in modo tale da accordare all’utilizzatore un diritto di godimento esclusivo, vale a dire l’opera non può essere usata da nessun’altra persona, nemmeno dall’autore stesso (licenza esclusiva). Inoltre, in un contratto l’autore e l’utilizzatore possono pattuire la facoltà dell’utilizzatore di concedere, a sua volta, i diritti di godimento ad altre persone (sublicenze).
Le licenze legali sono autorizzazioni di utilizzo concesse unicamente attraverso regolamentazioni della legge sul diritto d’autore. Vengono definite anche eccezioni al diritto d’autore e costituiscono una parte molto importante del diritto d’autore. Attraverso le licenze legali, gli utilizzatori dell’opera possono utilizzare un’opera protetta senza dover ottenere per questo il consenso dell’autore o del titolare del diritto. L’esempio più noto di una licenza legale è l’eccezione al diritto d’autore per l’uso privato (art. 19 cpv. 1 lett. a LDA) e per l’uso privato a fini didattici (art. 19 cpv. 1 lett. b LDA). Le licenze legali saranno ampiamente illustrate nel capitolo «Come… possono utilizzare un’opera le altre persone?».
Una licenza obbligatoria è un obbligo imposto per legge agli autori o titolari dei diritti
di concedere agli utilizzatori una licenza. In questo caso, gli autori o
i titolari dei diritti devono stipulare con gli utilizzatori un contratto di licenza. Tuttavia, nel diritto d’autore svizzero esiste una sola forma di licenza obbligatoria (art. 23 LDA).
FAQ
Spesso non è l’autore a concedere licenze bensì, per esempio, le case editrici o le società di gestione. Anche terzi possono concedere licenze, se ne hanno il diritto. A tal proposito, i diritti necessari devono essere stati loro trasferiti o concessi dall’autore.
La concessione di licenze avviene, in linea di massima, mediante un accordo contrattuale (contratto di licenza) tra il concedente di licenza (un autore o un titolare dei diritti) e l’utilizzatore (licenziatario). Dal contratto si evince quali autorizzazioni di utilizzo il concedente della licenza accorda al licenziatario e in quale misura. Di regola, il concedente della licenza accorda al licenziatario licenze di produzione, di distribuzione e/o di utilizzazione. Le possibilità di utilizzazione possono anche essere limitate, per esempio, riguardo al numero (per esempio, soltanto un determinato numero di rappresentazioni), al tempo (per esempio, la durata della proiezione di un film al cinema) o al luogo ( cfr. Hilty, Urheberrecht, 2011, 267 segg..).