3.4.4.2 Diritti d’autore degli insegnanti

Il personale docente di scuole, università o scuole specializzate o universitarie professionali, i formatori nelle aziende di tirocinio o gli insegnanti in altri istituti di formazione (per esempio, università popolari) sottoscrivono rapporti di lavoro con datori di lavoro di diritto pubblico (per esempio, il Cantone o l’università) o di diritto privato (per esempio, una scuola privata). L’eventuale trasferimento dei diritti d’autore può quindi essere disciplinato dal contratto di lavoro.

Se nel contratto di lavoro o, per esempio, nei regolamenti di studio sono inseriti accordi per cui gli insegnanti devono cedere i loro diritti d’autore agli istituti di formazione, questi ultimi acquisiscono i diritti d’autore sulle opere dei loro collaboratori. In tal caso, gli insegnanti non possono esercitare il loro diritto d’autore senza l’autorizzazione degli istituti di formazione.

⇒Singoli esempi di regolamenti:

BUONO A SAPERSI

Trasferimento dei diritti d’autore a un istituto di formazione e contratto di edizione

Per un docente presso un istituto di formazione, il trasferimento dei suoi diritti d’autore può costituire un caso particolare se intende stipulare un contratto di edizione con una casa editrice per la pubblicazione di un contributo ma, parallelamente, ha trasferito i diritti d’autore sull’opera all’istituto di formazione (in virtù di regolamenti esistenti o del contratto di lavoro).

Da un lato, infatti, va ottemperato quanto previsto dal contratto di edizione; in particolare, il docente non può, di regola, pubblicare il suo contributo altrove (divieto di disporre dell’opera). Dall’altro, il docente è tenuto anche a rispettare le disposizioni dei regolamenti dell’università o del suo contratto di lavoro, secondo le quali anche l’università possiede diritti d’autore e potrebbe pertanto esprimersi riguardo alla stipulazione di un contratto di edizione. Per la stipulazione del contratto di edizione il docente ha bisogno del consenso del suo istituto di formazione. Non di rado vengono a crearsi, in questi casi, conflitti d’interesse: anche l’istituto di formazione desidera che l’opera sia pubblicata, ma attraverso canali diversi dalla casa editrice, per esempio, attraverso fonti liberamente accessibili al pubblico (in particolare Open Access). La casa editrice desidera invece riservarsi la pubblicazione esclusiva. Il docente, in quanto autore del contributo, potrebbe desiderare ricevere un compenso per il contributo. Questo tipo di conflitto va risolto con l’istituto di formazione e la casa editrice, eventualmente stipulando accordi specifici. Nei singoli casi, in particolare in ambito universitario, esistono specifiche regolamentazioni, come l’art. 49 del Regolamento del personale dell’Università di Ginevra (Règlement sur le personnel de l’Université del 17 marzo 2009), che disciplina il trasferimento dei diritti d’autore all’Università in caso di conflitti d’interessi con terzi, oppure anche il § 15 cpv. 2 del Regolamento concernente le attività accessorie, gli accordi con terzi e l’utilizzo della proprietà intellettuale nell’ambito dell’attività universitaria dell’Università di Basilea del 18 agosto 2004, che disciplina la distribuzione di eventuali compensi nel caso di sfruttamento dei diritti d’autore tra l’Università e i collaboratori.

FAQ

3.4.4.2-1 Una docente può pubblicare liberamente sul suo blog privato le dispense delle lezioni che ha realizzato durante l’orario di lavoro?

No, la docente è soggetta a una legge cantonale che prevede che tutti i diritti relativi a opere create durante l’esercizio della sua funzione o in relazione alla stessa appartengono al Cantone. Pertanto, i diritti d’autore (in questo caso il diritto alla riproduzione e alla messa a disposizione) non sono detenuti soltanto dalla docente ma, in virtù della disposizione legale, anche dal Cantone. La docente deve prima ottenere il consenso del Cantone, rappresentato dal suo superiore.

3.4.4.2-2 Nel tempo libero un insegnante di storia ha scritto un resoconto della storia dell’edificio scolastico in cui lavora. La scuola desidera pubblicare tale scritto sul proprio sito web. Può farlo senza il consenso dell’insegnante?

No, la scuola non detiene alcun diritto d’autore sullo scritto. Anche se l’insegnante ha trasferito i suoi diritti d’autore alla scuola per effetto del contratto di lavoro o di specifiche regolamentazioni, questo non vale per le opere che egli crea nel suo tempo libero.