3.4.4.3 Diritti d’autore degli studenti
Se, durante la loro formazione, gli studenti, gli apprendisti, i dottorandi o altre persone in formazione creano un’opera, essi sono autori o autrici.
Se gli istituti di formazione desiderano acquisire i diritti d’autore su tale opera, è necessario che vengano stipulate regolamentazioni separate con gli autori. Solitamente, però, gli alunni o gli studenti non stipulano contratti con gli istituti di formazione, per cui nemmeno il trasferimento dei diritti d’autore avviene tramite contratto.
Per i terzi, quindi anche per i docenti, ciò significa che l’utilizzazione dell’opera deve in linea di principio basarsi sempre sull’ottenimento del consenso degli studenti.
Tuttavia esistono casi nei quali anche gli studenti trasmettono i loro diritti d’autore al relativo istituto di formazione tramite contratto o regolamento, cosicché non è necessario un consenso specifico. Si considerino gli esempi seguenti:
- Gli apprendisti hanno già trasferito i diritti d’autore tramite il contratto di apprendistato
In un rapporto di apprendistato, l’azienda formatrice e gli apprendisti stipulano un contratto di apprendistato (nel caso di apprendisti minorenni con il consenso dei loro rappresentanti legali), il quale in alcuni casi può già prevedere una regolamentazione del trasferimento dei diritti d’autore. Se dal contratto di apprendistato non si evince, o non con la dovuta chiarezza, se i diritti d’autore sono stati ceduti, occorre considerare, secondo il principio del trasferimento dello scopo, se il trasferimento dei diritti è necessario per lo scopo del contratto.
- Gli ordinamenti degli studi stabiliscono il trasferimento dei diritti d’autore
Vari ordinamenti degli studi di università e scuole universitarie professionali in Svizzera prevedono regolamenti secondo i quali gli studenti cedono ai rispettivi istituti di formazione i diritti d’autore sulle opere che essi creano nell’ambito della loro formazione. È il caso dell’art. 34 dello «Studienordnung für die Ausbildung an der Hochschule Luzern, FH Zentralschweiz» (Ordinamento degli studi per la formazione presso la Scuola universitaria professionale di Lucerna, FH Svizzera centrale) del 13 giugno 2014. L’ordinamento degli studi della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale (FHNW) stabilisce, per esempio, che gli studenti hanno l’obbligo di cedere alla FHNW i diritti di proprietà intellettuale acquisiti in connessione con lo studio (cfr. § 10 lett. j del Rahmenordnung für die Studiengänge der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) im Bereich der Ausbildung [Regolamento quadro concernente i corsi di studio della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale FHNW nel settore della formazione] del 2 febbraio 2015).
- Opere create nell’ambito della ricerca nel contesto di un rapporto di lavoro tra il ricercatore e l’università
Le persone in formazione presso le università (per esempio, i dottorandi) possono collaborare, per esempio, nell’ambito di cattedre o progetti, e instaurare un rapporto di lavoro con il relativo istituto di formazione. Il trasferimento dei diritti d’autore è disciplinato in questi casi dai regolamenti dell’istituto di formazione o dalle specifiche norme contenute nel contratto di lavoro.
- Progetti finanziati con fondi di terzi
Per le opere che vengono create nell’ambito di progetti finanziati con fondi di terzi, in alcuni casi le istituzioni di promozione possono aver previsto specifiche disposizioni in merito al trasferimento dei diritti d’autore. Per esempio, l’art. 44 del Regolamento del Fondo nazionale svizzero dispone che i diritti sui risultati della ricerca appartengono agli autori ma che questi devono trovare con il loro datore di lavoro un relativo accordo e concedere ai partner di progetto o ai collaboratori diritti d’autore adeguati.
Studenti minorenni
Per la questione della qualità d’autore non ha alcuna rilevanza la maggiore o minore età di chi crea l’opera. Anche i minorenni possono essere autori o autrici di un’opera e acquisire diritti d’autore originari.
Da questi bisogna tuttavia distinguere la dichiarazione di consenso al
trasferimento dei diritti d’autore. Dal punto di vista giuridico si
tratta in questi casi di un cosiddetto negozio giuridico, un atto che
prevede il rilascio di dichiarazioni giuridicamente vincolanti. Soltanto
i maggiorenni sono autorizzati a rilasciare tali dichiarazioni
(cosiddetta capacità di agire, art. 13 segg. CC). I minorenni devono farsi rappresentare dai loro rappresentanti legali (solitamente i genitori, art. 19 cpv. 2 CC):
in altre parole, l’istituto di formazione deve rivolgersi ai genitori
se intende acquisire i diritti d’autore degli studenti; soltanto i
genitori potranno poi dare il consenso a nome dei loro figli.