Gli autori hanno la libera scelta se indicare il loro vero nome, presentarsi sotto uno pseudonimo, utilizzare soltanto le loro iniziali o rimanere del tutto anonimi. Possono revocare e modificare questa scelta in qualsiasi momento.
Il diritto alla designazione dell’autore deve essere preso in considerazione anche se vengono utilizzate soltanto parti o estratti dell’opera. Nella prassi, i casi di applicazione più importanti sono le citazioni (art. 25 cpv. 2 LDA) e i servizi d’attualità (articoli di giornale e servizi radiofonici o televisivi) (art. 28 cpv. 2 LDA). In entrambi i casi, la legge sul diritto d’autore prescrive che nella citazione delle fonti debba essere nominato anche l’autore o l’autrice.
⇨ L’autrice e l’autore possono tuttavia anche preferire che un’opera non venga indicata con il loro nome. In particolare, in alcuni contesti non c’è l’abitudine di associare a un’opera i nomi degli autori, per esempio, su opere delle arti applicate (art. 2 cpv. 2 lett. f LDA) o su opere pubblicitarie (art. 2 cpv. 2 lett. c LDA). In tal caso, gli autori possono, tramite accordo (per esempio, un contratto di lavoro) o tacitamente, rinunciare alla designazione della loro opera con il loro nome.
⇨ Gli autori hanno il diritto di opporsi se terzi contestano la loro qualità d’autore o si arrogano la qualità d’autore. Quest’ultima circostanza è nota come plagio. Il caso classico si ha quando una persona compie un plagio contravvenendo all’obbligo di indicare nella citazione la designazione dell’autore (art. 25 cpv. 2 LDA), arrogandosi quindi la posizione dell’autore. Con il suo diritto al riconoscimento della qualità d’autore, l’autore può avviare provvedimenti contro chi ha commesso il plagio.
BUONO A SAPERSI
I ghostwriter sono scrittori per conto terzi: essi realizzano un’opera (per esempio, un’autobiografia o un discorso per un politico) e quindi ne sono anche gli autori, ma non si designano come tali perché l’opera viene pubblicata con il nome del committente. Dal punto di vista giuridico, questo caso è permesso quando un autore pattuisce con il suo committente che l’opera da lui creata sia pubblicata sotto un altro nome (accordo di ghostwriter). L’autore rinuncia dunque all’indicazione del suo nome sull’opera. Tuttavia, ciò non significa che l’autore rinunci anche alla sua qualità d’autore. Il suo diritto al riconoscimento della qualità d’autore rimane, perché è un diritto personale non trasferibile (art. 9 cpv. 1 LDA). Se l’autore intende comunque essere menzionato nell’opera, dal punto di vista del diritto d’autore ne ha il diritto, benché generalmente andrebbe contro l’accordo di ghostwriter che prevede proprio la rinuncia, da parte del vero autore, all’indicazione del suo nome. Potrebbe quindi essere tenuto al risarcimento dei danni per violazione del contratto.
FAQ