5a. COME… possono utilizzare un’opera le altre persone? – Eccezioni legali
L’autore o l’autrice di un’opera gode essenzialmente del diritto esclusivo (diritto d’esclusiva) sulla sua opera (art. 9-11 LDA). Può «decidere le sorti» della sua opera – e, in particolare, anche come possono utilizzarla le altre persone. In altre parole, senza il consenso dell’autore un’altra persona (l’utilizzatore dell’opera) non ha, come principio generale, il permesso di utilizzare l’opera stessa.
Ciò va tuttavia contro gli interessi del pubblico e non è nemmeno una soluzione praticabile nella vita di ogni giorno. Le opere potrebbero essere scarsamente utilizzate poiché qualsiasi forma d’uso – anche laddove si trattasse della semplice lettura di un libro o della copia di un articolo di giornale per uso privato – richiederebbe sempre e comunque l’ottenimento del consenso dell’autore. Occorre constatare innanzitutto che l’utilizzazione, ossia la semplice visione, la lettura o l’ascolto di un’opera, non costituisce un’operazione rilevante sotto il profilo del diritto d’autore e nemmeno se ne trova una regolamentazione all’interno della Legge sul diritto d’autore. Ciò significa che l’utilizzazione di opere pubblicate è indubbiamente ammessa. Oltre a questo, la Legge prevede alcune eccezioni al diritto d’esclusiva dell’autore. Tali eccezioni sono dette restrizioni o disposizioni restrittive poiché restringono la portata del diritto d’esclusiva.
La Legge sul diritto d’autore contempla diverse disposizioni restrittive (art. 19-28, art. 11 cpv. 3) che rispondono a diverse esigenze del pubblico (elenco ispirato a Hilty, Urheberrecht, 2011, 191 segg.):
- La più libera possibilità di utilizzare le opere, come la copia di opere musicali (c.d. uso privato in ambito privato, scolastico e aziendale ex art. 19 LDA, riproduzione temporanea ex art. 24a LDA)
- La libertà di scambio di informazioni, come la citazione di opere scientifiche (segnatamente l’eccezione di citazione ex art. 25 LDA, i cataloghi di musei, di esposizioni e di vendite all’asta ex art. 26 LDA, le opere ubicate su suolo accessibile al pubblico ex art. 27 LDA, i servizi d’attualità ex art. 28 LDA)
- La salvaguardia di valori culturali e sociali, come la riproduzione di opere scritte in caratteri Braille (eccezione della parodia ex art. 11 cpv. 3 LDA, esemplari d’archivio e copie di sicurezza ex art. 24 LDA, utilizzazione da parte di disabili ex art. 24c LDA)
Fatta eccezione per la licenza obbligatoria per l’allestimento di supporti audio (art. 23 LDA), nel contesto delle restrizioni si parla anche di licenze legali poiché la Legge attribuisce un diritto di godimento sull’opera protetta e quindi l’utilizzatore dell’opera non ha bisogno di ottenere il consenso dell’autore.