Concessione di diritti completi
Con ogni licenza CC vengono concessi diritti di godimento completi. In ogni caso, l’autore concede almeno il diritto di riproduzione, il diritto di distribuzione e il diritto di far vedere o udire l’opera e renderla accessibile, nonché il diritto di diffusione.
Attribuzione
La distribuzione di una copia (ad esempio tramite vendita o donazione) o di un’opera derivata prevedono sempre la condizione di citare l’autore (elemento BY).
Licenza a tutti i soggetti interessati
Elementi condivisi da tutte le licenze CC sono il fatto che tutti gli utenti interessati ricevono una licenza, che sono valide in tutto il mondo e che i rispettivi diritti di godimento vengono concessi gratuitamente (senza costi di licenza). La consegna a terzi dell’opera stessa (ad esempio del libro, CD, file MP3, file PDF ecc.) può essere vincolata al pagamento di un prezzo (d’acquisto), ma solo se la licenza CC non contiene l’elemento NC.
Divieto di disposizioni tecniche o giuridiche aggiuntive
Ogni licenza CC vieta l’applicazione di disposizioni tecniche o giuridiche aggiuntive che impediscano ad altri di utilizzare l’opera conformemente alla licenza CC.
TENERE PRESENTE
Le utilizzazioni di opere CC ammesse dal diritto d’autore non sono vincolate a nessuna condizione di distribuzione. Le utilizzazioni ammesse dal diritto d’autore [link] non presuppongono l’ottenimento di una licenza da parte dei titolari dei diritti: in altri termini, non è necessario stipulare un contratto e quindi gli autori non possono porre condizioni per tali utilizzazioni.
Tutte e sei le licenze CC vengono aggiornate periodicamente, tanto è vero che ne esistono diverse versioni (ad esempio CC-BY 2.0, CC-BY 3.0; CC-BY-SA 3.0 ecc.). La versione attuale è la 4.0. Un’opera deve essere sempre utilizzata secondo le modalità consentite dalla specifica versione della licenza.
Dopo che un’opera è stata distribuita sotto licenza CC, la decisione è praticamente irreversibile. Sul piano giuridico, infatti, bisognerebbe rescindere tutti i contratti di licenza conclusi con tutte le persone che hanno ricevuto una copia, con il consenso delle stesse. Individuare da soli tutte le persone in possesso di una copia – soprattutto su Internet – è un’impresa pressoché impossibile. Basterebbe infatti che ci fosse in circolazione anche solo un esemplare dell’opera con licenza CC per renderne possibile l’ulteriore distribuzione (ad esempio tramite vendita o donazione). Sulla base della licenza CC, infatti, chi riceve questo esemplare dell’opera ridistribuito riceve anche il diritto di ridistribuirlo ulteriormente. Per gli autori di un’opera esiste comunque la possibilità di distribuire l’opera, oltre che sotto licenza CC, anche sotto una licenza differente o sotto diverse licenze CC.
BUONO A SAPERSI
Il divieto di disposizioni tecniche si riferisce in particolare alle tecnologie DRM (Digital Rights Management). Si tratta di tecnologie che limitano l’utilizzazione di un’opera, ad esempio la distribuzione di un CD con protezione contro le copie, e rendono impossibile l’esercizio dei diritti di riproduzione, distribuzione e adattamento. Il divieto in questione non riguarda le limitazioni all’accesso, ad esempio se un’opera CC può essere visualizzata solo da chi possiede una password e un nome utente, a condizione che – dopo aver effettuato l’accesso – gli utenti siano liberi di copiare, distribuire ed eventualmente adattare l’opera.