Azione in caso di titolarità condivisa
Se i diritti d’autore appartengono a diverse persone, ogni coautore ogni coautore ha il diritto di agire da solo, purché lo faccia a favore di tutti (art. 7 cpv. 3 LDA).
Se i diritti d’autore appartengono a diverse persone, ogni coautore ha il diritto di agire da solo, purché lo faccia a favore di tutti (art. 7 cpv. 3 LDA).
Possono agire in giudizio i titolari dei diritti in questione, siano essi persone fisiche o giuridiche. Si tratterà quindi dell’autore, ma anche di altri titolari dei diritti d’autore.
Rientrano in questa categoria anche le società di gestione cui vengono ceduti determinati diritti. In ogni caso, il titolare dei diritti d’autore non può esercitare più diritti di quanti non ne abbia ricevuti dall’autore. Per esempio, se l’autore ha ceduto a un editore, ma non in esclusiva, il diritto d’autore relativo a un documento solo per la pubblicazione dello stesso sotto forma di articolo all’interno di una rivista stampata, lo stesso editore non potrà agire invocando una violazione dei diritti d’autore qualora l’autore decida in seguito di cedere i diritti per la pubblicazione dello stesso articolo a una rivista online.
L’azione può essere intentata contro tutte le persone che sono state coinvolte nella violazione: l’autore principale dell’atto illecito, l’istigatore, il complice.
Per esempio: l’istigatore è chi chiede che un’opera venga creata o messa in circolazione in violazione del diritto d’autore, il complice può essere il provider di un sito web che mette a disposizione delle opere in violazione del diritto d’autore.
In generale queste persone rispondono “in solido”, cioè collettivamente.
A differenza delle azioni riparatorie di diritto comune, non è necessario stabilire la colpa dell’imputato per avviare queste azioni difensive: è possibile infatti chiedere di rimuovere da un sito web un contenuto lesivo dei diritti d’autore anche se l’imputato non era a conoscenza della violazione.
La richiesta al giudice deve essere il più possibile precisa e fare riferimento al caso concreto (cfr. DTF 97 II 92).
Per esempio, si può chiedere al giudice di vietare o far cessare una condotta illecita. Allo stesso modo gli si potrà chiedere di obbligare l’imputato a compiere un’azione positiva, come rispettare il diritto di paternità relativo a un’opera.
Per garantire che la decisione venga attuata correttamente nel più breve tempo possibile, è consigliabile chiedere che il verdetto si accompagni a un’intimazione di esecuzione ai sensi dell’art. 292 CP, che prevede che venga comminata una sanzione penale qualora non la decisione dell’autorità non venga rispettata.
Se i diritti d’autore appartengono a diverse persone, ogni coautore ogni coautore ha il diritto di agire da solo, purché lo faccia a favore di tutti (art. 7 cpv. 3 LDA).
hi chiede al giudice di far cessare la violazione del suo diritto d’autore (art. 62, al. 1, let. a LDA può chiedere contemporaneamente anche il risarcimento di tutti i danni che ha subito per effetto della violazione in questione (art. 41 segg. CO).
In aggiunta alle azioni proibitive (art. 62, al. 1, let. a LDA ), di cessazione ((art. 62, al. 1, let. b LDA) e di fornitura di informazioni (art. 62, al. 1, let. c LDA), volte a ridurre al minimo o a far cessare la violazione, per ottenere il risarcimento del danno subito si possono intentare azioni di risarcimento (art. 41 CO), di riparazione morale (art. 49 CO) e di consegna dell’utile (art. 62, al. 2 LDA). ).
Per garantire che la decisione venga attuata correttamente e nel più breve tempo possibile, è consigliabile chiedere che il verdetto si accompagni a un’intimazione di esecuzione ai sensi dell’art. 292 CP.Questo prevede la comminatoria di una sanzione penale qualora non si ottemperi alla decisione dell’autorità. Qualora il giudice constati che sono stati fabbricati oggetti in violazione del diritto d’autore, può ordinarne la confisca e la loro realizzazione o distruzione.
La richiesta al giudice deve essere il più possibile precisa in merito allo stato di fatto descritto e alle conclusioni raggiunte (cfr. DTF 97 II 92). Bisognerà chiedere di vietare o far cessare una condotta illecita o di intimare all’imputato il rispetto del diritto di paternità relativo a un’opera.
L’azione può essere intentata contro tutte le persone che sono state coinvolte nella violazione:l’autore principale dell’atto illecito, l’istigatore, i complici.
Se i diritti d’autore appartengono a diverse persone, ogni coautore ha il diritto di agire da solo, purché lo faccia a favore di tutti (art. 7, al. 3 LDA).
Il complice è chi partecipa alla violazione del diritto d’autore. Il complice è ad esempio il webmaster di un’università che pubblica sul sito istituzionale, su richiesta di un professore, un libro completamente scansionato da lui.
L’istigatore è chi chiede che un’opera venga creata o messa in circolazione in violazione del diritto d’autore. Ad esempio, un professore che chieda al webmaster della sua università di pubblicare su un sito web un libro completamente scansionato allo scopo di condividerlo con tutti i visitatori del sito
Il titolare dei diritti d’autore non può esercitare più diritti di quanti ne abbia ricevuti dall’autore. Ad esempio, se l’autore ha ceduto a un editore, ma non in esclusiva, il diritto d’autore relativo a un documento solo per la pubblicazione dello stesso sotto forma di articolo all’interno di una rivista stampata, lo stesso editore non potrà agire invocando una violazione del diritto d’autore qualora l’autore decida in seguito di cedere i diritti per la pubblicazione dello stesso articolo a una rivista online.
Qualsiasi persona fisica o giuridica che sia titolare di diritti d’autore. Si potrà quindi trattare degli autori, ma anche di altri titolari dei diritti d’autore, per esempio le società di gestione cui vengono ceduti determinati diritti.