6.4 Pubblicazione e trasmissione della sentenza

Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese della parte avversa. Il giudice fissa modo ed estensione della pubblicazione (art. 66 LDA). Tale diritto può essere concesso sia al richiedente che all’imputato risultato vincente, in tutto o in parte.

È necessario richiedere espressamente questo provvedimento, in quanto il giudice non pronuncia d’ufficio la pubblicazione della sentenza.

Il giudice determina l’estensione della pubblicazione nel rispetto del principio di proporzionalità.

La pubblicazione della sentenza può essere richiesta su tutti i canali o supporti o su quello dell’opera stessa, come informazione allegata.

Considerando l’impatto negativo che la pubblicazione della decisione può avere in termini di immagine, non bisogna eccedere rispetto a quanto prescritto nella sentenza. I costi legati alla pubblicazione non vengono imposti automaticamente alla parte sconfitta, ma possono essere richiesti alla controparte a titolo di risarcimento; devono dunque essere anticipati dalla parte richiedente.

TENERE PRESENTE

Pubblicazione e accesso alla sentenza

La comunicazione della sentenza da parte dell’autorità giudiziaria all’IPI (Istituto Federale della Proprietà Intellettuale) è gratuita, viene effettuata d’ufficio ed è quindi obbligatoria (art. 66a LDA). L’obiettivo è quello di creare presso l’IPI un centro informazioni per quanto riguarda in particolare la giurisprudenza in materia di proprietà intellettuale, al fine di facilitare l’accesso alle informazioni in materia di lotta alla contraffazione (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l’approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione del 23 novembre 2005 , pag. 112).

FAQ

6.4-1 Che cos’è il dispositivo di una sentenza?

Il dispositivo di una sentenza è la parte finale della stessa, nella quale è riportata la decisione in quanto tale, senza motivazioni o considerazioni, che generalmente vengono presentate nelle pagine precedenti. In particolare, il dispositivo comprende la decisione del giudice sull’ammissione o il rifiuto dell’azione o su una sentenza, la decisione sui costi legali, e l’indicazione delle possibilità di ricorso e delle relative modalità.

6.4-3 Le spese legate alla pubblicazione sono assegnate automaticamente alla parte perdente?

No, è necessario formulare richiesta esplicita di pagamento delle spese di pubblicazione, il giudice non le assegna d’ufficio.

Il giudice determina l’estensione della pubblicazione nel rispetto del principio di proporzionalità. I costi della pubblicazione possono essere richiesti alla controparte a titolo di risarcimento. In ogni caso devono essere anticipati dalla parte richiedente.

6.4-4 Come si pubblica una sentenza?

La pubblicazione della sentenza può essere richiesta su tutti i supporti o su quello dell’opera stessa, come informazione allegata. Solitamente la pubblicazione riguarda soltanto la sentenza, e in particolare il dispositivo.

Considerando l’impatto negativo che la pubblicazione può avere in termini di immagine, non bisogna eccedere rispetto a quanto prescritto nella sentenza.