6.5.1 Violazione dei diritti assoluti del titolare dei diritti d’autore

Ai sensi dell’art. 67 LDA, su denuncia della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente, cioè senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore o senza un’autorizzazione legale, per esempio secondo l’art. 19 LDA (uso privato) o l’art. 25 LDA (citazione):

Tale utilizzo rappresenta una violazione del diritto esclusivo di decidere sotto quale nome la propria opera sarà pubblicata per la prima volta (diritto al riconoscimento della qualità di autore, art. 9 cpv. 2 LDA).

Tale utilizzo rappresenta una violazione del diritto esclusivo dell’autore di decidere se, quando e in qual modo la propria opera sarà pubblicata per la prima volta (diritto alla pubblicazione, art. 9 cpv. 2 LDA).

Tale utilizzo rappresenta una violazione del diritto esclusivo dell’autore di decidere se, quando e in qual modo la sua opera possa essere modificata (diritto all’integrità dell’opera, art. 11 cpv. 1 lett. a LDA).

Tale utilizzo rappresenta una violazione del diritto esclusivo dell’autore di decidere se, quando e in qual modo la sua opera possa essere utilizzata per la creazione di un’opera di seconda mano (creazione di un’opera derivata, art. 11 cpv. 1 LDA).

Tale utilizzo rappresenta una violazione del diritto esclusivo dell’autore di allestire esemplari dell’opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati (diritto di riproduzione, art. 10 cpv. 2 lett. a LDA).

Tale utilizzo rappresenta una violazione del diritto esclusivo dell’autore di offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell’opera (diritto di messa in circolazione, art. 10 cpv. 2 lett. b LDA).

  • recita, rappresenta o esegue un’opera direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, oppure la fa vedere o ascoltare altrove (art. 67, al. 1, let. g LDA);

Tale utilizzo rappresenta una violazione del diritto esclusivo dell’autore di recitare, rappresentare o eseguire l’opera, di farla vedere o udire altrove (diritto di far vedere o ascoltare l’opera, art. 10 cpv. 2 lett. c LDA).

  • mette a disposizione un’opera mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta (art. 67, al. 1, let. gbis LDA);

Tale utilizzo rappresenta una violazione del diritto esclusivo dell’autore di mettere a disposizione un’opera in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta (servizi a richiesta, art. 10 cpv. 2 lett. c LDA).

  • diffonde un’opera per radio, televisione o su altri mezzi analoghi, anche mediante circuiti, o la ritrasmette con impianti tecnici il cui titolare non è l’organismo di diffusione d’origine (art. 67, al. 1, let. h LDA);

Tale utilizzo rappresenta una violazione del diritto esclusivo dell’autore di diffondere l’opera per radio, televisione o su altri mezzi analoghi, anche mediante circuiti (diritto di diffusione, art. 10 cpv. 2 lett. d LDA) e di ritrasmettere l’opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l’organismo di diffusione d’origine, in particolare anche mediante circuiti (diritto di ritrasmissione, art. 10 cpv. 2 lett. e LDA).

Tale utilizzo rappresenta una violazione del diritto esclusivo dell’autore di far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse (diritto di far vedere o ascoltare in pubblico, art. 10 cpv. 2 lett. f LDA).

Sarà ugualmente punito secondo l’art 67 LDA chi:

  • si rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali (art. 67, al. 1, let. k LDA);
  • dà in locazione un programma per computer (art. 67, al. 1, let. l LDA);

Tale utilizzo rappresenta una violazione del diritto esclusivo dell’autore di un programma per computer di darlo in locazione (art. 10 cpv. 3 LDA) a condizione che presenti le caratteristiche di cui all’art. 2 LDA.

È importante notare che le infrazioni penali previste dall’art. 67 cpv. 1 LDA vengono perseguite soltanto a seguito di querela della persona lesa: in altre parole, se la parte lesa non si attiva, l’infrazione non sarà punita.

Se la querela viene presentata, il querelante ha comunque il diritto di ritirarla in un secondo momento, e quindi di far venir meno il procedimento penale.

Le infrazioni penali di cui all’art. 67 cpv. 1 LDA sussistono soltanto se commesse intenzionalmente, con dolo (è sufficiente il dolo eventuale). L’infrazione per negligenza, invece, non è punibile. Se l’autore, prima di agire, viene specificamente avvertito o avvisato in merito al rispetto del diritto d’autore, sarà difficile che il suo eventuale atto illecito non venga ritenuto intenzionale (dolo o dolo eventuale).

TENERE PRESENTE

Atti commessi per negligenza non sono punibili penalmente

A differenza delle azioni civili, che possono portare a una condanna anche per un comportamento negligente da parte di chi viola il diritto d’autore, le violazioni penali della LDA sono punibili soltanto se commesse intenzionalmente. È sufficiente il dolo eventuale. Ad esempio, se l’autore del reato fosse stato avvertito che l’uso di una determinata opera non era consentito. Tuttavia, utilizzandolo, l’autore del reato accetta di poter violare un copyright. Questo può essere sufficiente per rivendicare il dolus eventualis e l’atto sarà punito dalla legge.

Esempio: è stato segnalato a una persona che l’uso di un’opera protetta è vietato. Se la persona utilizza comunque quest’opera, accetta una violazione dei diritti d’autore dell’autore. Ciò è sufficiente per considerare tale atto come doloso sotto forma di dolus eventualis e quindi come reato penale.

BUONO A SAPERSI

Atto “per mestiere”

Secondo il Tribunale federale, una persona agisce “per mestiere” in base al tempo e alle risorse che dedica ai suoi atti criminali, alla frequenza degli atti in un determinato periodo, ai profitti auspicati od ottenuti, e se esercita tale attività illecita come professione, anche se secondaria; è necessario che l’autore dell’atto illecito miri a ottenere dei profitti relativamente regolari che rappresentino un contributo significativo al finanziamento del suo stile di vita e che quindi, in certo modo, si sia affermato nel crimine (cfr. DTF 129 IV 253).

Se, per esempio, si dedica parecchio tempo allo sfruttamento di un sito web che consente di scaricare in modo illecito opere protette dal diritto d’autore e se ne ottengono dei profitti, ciò rientra nei casi delle azioni compiute “per mestiere” (cfr. decisione del Tribunale federale del 07.02.2011, inc. 6B_757/2010). In caso di infrazione commessa per mestiere, è prevista una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Alla pena detentiva viene aggiunta una pena pecuniaria.

Violazioni perseguibili su querela o d’ufficio

Nei casi normali le violazioni penali vengono perseguite in modo facoltativo, esclusivamente a seguito di querela della parte lesa.

In altre parole, l’autorità giudiziaria agisce solo su richiesta della parte lesa. Il fatto di lasciare alla parte lesa il diritto di richiedere un procedimento penale depositando o ritirando una querela permette alle parti di trovare più facilmente un accordo senza giungere a una sentenza, civile o penale che sia. In effetti, dopo una querela penale (ben fondata), l’autore di un’infrazione sarà indotto a raggiungere un accordo con la parte lesa sul piano civile per evitare una condanna: in cambio della corresponsione di un indennizzo, la parte lesa accetterà solitamente di desistere dalla querela e dal procedimento penale.

“D’ufficio” significa, al contrario, che l’autorità giudiziaria agisce anche senza la querela da parte della persona lesa. Ciò significa che l’autorità giudiziaria competente avvia la procedura non appena viene a conoscenza di un’infrazione, senza attendere alcuna azione della parte lesa. Ciò avviene perché queste violazioni sono reati gravi che devono essere perseguiti. Per esempio, le violazioni dei singoli diritti d’autore, normalmente perseguite solo su querela a norma degli articoli67 ,, 69 e69a della LDA), vengono perseguite d’ufficio se sono commesse “per mestiere”.

FAQ

6.5.1-13 Quando un procedimento viene avviato d’ufficio in materia di diritto d’autore?

Le violazioni penali previste dall’ art. 67 cpv. 1 LDA sono perseguite d’ufficio se sono commesse per mestiere (art. 67 cpv. 2 LDA); in altre parole, non appena l’autorità sarà venuta a conoscenza dell’infrazione, agirà senza attendere un’eventuale querela della parte lesa. Se l’autore agisce per mestiere, la situazione è effettivamente più grave e giustifica un perseguimento automatico.

6.5.1-12 Quando una persona agisce per mestiere?

Una persona agisce per mestiere, quando, in funzione «del tempo e delle risorse che dedica ai suoi atti criminali, della frequenza degli atti in un determinato periodo, così come dei profitti auspicati od ottenuti, […] esercita tale attività illecita come professione, benché secondaria; è necessario che l’autore dell’atto illecito miri a ottenere dei profitti relativamente regolari che rappresentino un contributo significativo al finanziamento del suo stile di vita e che quindi, in certo modo, si sia affermato nel crimine» (cfr. DTF 129 IV 253 4 253 ).

6.5.1-11 Che cosa posso fare se ho commesso una violazione del diritto d’autore?

L’autore di una violazione ha ogni interesse a cercare un accordo sul piano civile con la parte lesa per evitare che questa depositi una querela o per far sì che desista dalla stessa. Lo scopo, quindi, è che in cambio della corresponsione di un indennizzo la parte lesa si impegni a non avviare un procedimento penale o civile, o a desistere dalla querela.

6.5.1-10 Qual è la pena per l’autore di una violazione che agisce per mestiere?

Se agisce per mestiere, l’autore dell’infrazione è perseguito d’ufficio (art. 67, al. 2, art. 69, al. 2 e art. 69a, al. 2 LDA.). La pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. Gli atti sono punibili solo se sono compiuti da una persona che sa o che, secondo le circostanze, è tenuta a sapere che in tal modo commette, rende possibile, facilita o dissimula la violazione di un diritto d’autore o di un diritto di protezione affine.

6.5.1-7 Contro chi va presentata la querela?

Se l’infrazione è stata commessa da più persone, la querela può essere presentata contro ognuna di esse. Tuttavia, se il querelante agisce nei confronti di una sola persona, è comunque prevista la possibilità di perseguire tutti gli altri soggetti coinvolti nell’infrazione.

6.5.1-8 È possibile ritirare una querela?

Sì, il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza (art, 33 CP)). Occorre sottolineare che se in seguito il querelante ritira la propria querela nei confronti di uno degli imputati, ciò andrà a beneficio di tutti gli altri. Il ritiro della querela è definitivo, non è possibile riproporla.

6.5.1-6 Qual è il termine ultimo per presentare una querela?

Il diritto di querela si prescrive in tre mesi (art. 31 CP) Tale periodo si calcola dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore dell’infrazione. Per rispettare le scadenze, è possibile presentare una denuncia contro ignoti se non è possibile identificare l’autore. Occorre quindi che la parte lesa agisca rapidamente non appena viene a conoscenza delle circostanze della violazione subita.

6.5.1-4 In che cosa consiste un comportamento intenzionale (dolo)?

Si tratta di un comportamento assunto dall’autore della violazione di un diritto che presuppone la volontà dello stesso di cagionare un danno diretto o eventuale. Si parla di dolo diretto quando l’autore è certo di compiere l’atto in questione e di dolo eventuale se l’autore considera la possibilità che si produca l’atto in questione e procede comunque, accettando la possibilità che si verifichi.

6.5.1-3 In quali casi si può parlare di violazione del diritto d’autore?

Si ha una violazione del diritto d’autore quando una persona, in un ambito non coperto da un’eccezione legale e senza il consenso dei titolari dei diritti (art. 67 LDA):

  • utilizza un’opera sotto una designazione falsa o diversa da quella decisa dall’autore;
  • pubblica un’opera;
  • modifica un’opera;
  • utilizza un’opera per creare un’opera di seconda mano;
  • allestisce esemplari di un’opera mediante un qualsiasi procedimento;
  • offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari di un’opera;
  • recita, rappresenta o esegue un’opera direttamente o mediante un procedimento qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove;
  • mette a disposizione un’opera mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi da dove e quando vuole;
  • diffonde un’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o la ritrasmette con impianti tecnici il cui titolare non è l’organismo di diffusione d’origine;
  • fa vedere o udire un’opera messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;
  • si rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
  • dà in locazione un programma per computer.

6.5.1-1 Quali sanzioni penali si rischiano se si modifica, senza il consenso dei titolari dei diritti, un film in bianco e nero per farne un film a colori e lo si diffonde?

Poiché non è possibile convertire un film in bianco e nero in un film a colori senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore Poiché non è possibile convertire un film in bianco e nero in un film a colori senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore (art. 11, al. 1 e art. 10 al. 1, let. d LDA). ). Su denuncia della parte lesa, si rischia una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria sulla base dell’ art. 67 al. 1 let c LDA.È possibile anche il cumulo con ulteriori azioni civili

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