6.5.2 Mancata indicazione della fonte

Una persona che cita l’opera di un altro autore è obbligato a indicare la citazione come tale (art. 25 LDA). Anche in caso di rendiconti su avvenimenti di attualità devono essere citati la fonte e l’autore della fonte (l’art. 28 LDA). Se questi obblighi non vengono intenzionalmente rispettati, l’autore i cui diritti sono stati violati può sporgere querela (art. 68 LDA).
La mancata indicazione della fonte è punita unicamente solo sulla base di una querela, e, in termini di gravità, comporta soltanto una contravvenzione che non sarà registrata nel casellario giudiziario. La mancata indicazione della fonte, anche in assenza di una querela della parte lesa, può avere anche conseguenze sul piano deontologico, in particolare nei contesti accademici e di ricerca (frode scientifica). In ambito accademico, per esempio, la conseguenza potrebbe essere una sanzione disciplinare, la quale, a seconda della gravità, potrebbe tradursi in un semplice rimprovero o arrivare fino all’interruzione del rapporto di collaborazione o all’allontanamento dall’istituzione in cui lavora o studia la persona che ha commesso il plagio in questione.

FAQ

6.5.2-1 La mancata indicazione di una fonte utilizzata può rappresentare un atto punibile?

Nei casi previsti dalla legge, chiunque ometta intenzionalmente d’indicare la fonte utilizzata e l’autore, sempre che questo sia indicato, su querela della parte lesa viene punito con una multa (art. 68 LDA). La mancata indicazione della fonte è punita unicamente a seguito di querela e in termini di gravità comporta soltanto una contravvenzione che non sarà registrata nel casellario giudiziario.

L’omissione di una fonte in un contesto accademico o di ricerca costituisce anche un atto contrario alla deontologiache potrebbe comportare sanzioni disciplinari.